On Dec. 3rd, 2019, decision of the Parliament of Slovakia was taken, aiming to allow sportspersons to freely choose between their status as an employee or a self-employed person. Still, this intention is not properly reflected in the new wording of the Act on Sports, which might lead to further quarrels. The author attempts to show that in fact nothing has changed in the status of players even under the 2019 amendment and if performing dependent work, they are still to be considered employees. ; Slovački je parlament 3. prosinca 2019. donio odluku s ciljem omogućavanja sportašima da slobodno izaberu između statusa zaposlenika i samozaposlenika. Ta intencija, međutim, nije jasno odražena u novoj formulaciji Zakona o sportu, što bi moglo dovesti do budućih sporova. Autor nastoji pokazati da se, u stvari, ništa nije promijenilo u statusu igrača unatoč amandmanu iz 2019. i da ako obavljaju zavisan posao, još uvijek trebaju biti smatrani zaposlenicima. ; Die am 3. Dezember 2019 vom Parlament der Slowakischen Republik getroffene Entscheidung ermöglichte Sportlern die Wahl zwischen dem angestellten oder selbständigen Status. Im neuen Wortlaut des Sportgesetzes spiegelt sich diese Absicht jedoch nicht wider, was zu weiteren Streitigkeiten führen könnte. Der Autor zeigt auf, dass sich auch aufgrund der im Jahr 2019 eingeführten Änderung nichts am Status der Sportler geändert hat, denn falls sie abhängige Arbeiten ausführen, gelten sie weiterhin als Angestellte. ; Il 3 dicembre 2019 è stata presa la decisione dal Parlamento della Slovacchia ai fini di permettere agli sportivi di scegliere liberalmente il proprio status di dipendente oppure di lavoratore autonomo. Ciononostante, questa intenzione non è stata adeguatamente implementata nella nuova formulazione della Legge sugli sport, che potrebbe portare ad ulteriori dispute. L'autore tenta di mostrare che niente sia cambiato di fatto nello status dei giocatori anche dopo le modifiche del 2019 e che se essi prestano un'attività lavorativa dipendente, continuano ad essere considerati dei dipendenti.
Il volume nasce come primo, approfondito commento alla legge 22 maggio 2017, n. 81, nota alle cronache quale "Statuto del Lavoro Autonomo e del Lavoro Agile", o, ancora, quale "Jobs Act degli Autonomi". Invero, la l. n. 81 del 2017 presenta tratti di indiscutibile innovatività rispetto al suo predecessore (il Jobs Act, appunto), indirizzandosi verso un'area, quella del lavoro autonomo tout court, sempre più diffusa nel tessuto occupazionale, non ultimo nell'ambito dei c.d. "nuovi lavori", legati ai modelli della c.d. "Industry 4.0" e della c.d. "economia delle piattaforme", al cui esame è dedicata la prima parte del Volume. In rottura con il passato e coerentemente con l'emersione di un lavoro autonomo "di seconda generazione", il legislatore si è orientato, non già alla tradizionale logica ed azione repressiva dell'utilizzo del lavoro indipendente in chiave fraudolenta (ossia quale mera alternativa "sottocosto" al lavoro subordinato), quanto al riconoscimento a favore dei lavoratori genuinamente autonomi di un corredo di tutele mutuato in parte dal diritto dei contratti e in parte dal diritto del lavoro, oltre ad una serie di garanzie ulteriori sul piano previdenziale e del mercato del lavoro, delle quali viene dato ampiamente conto nella seconda parte del Volume. Al tempo stesso, l'attenzione dei policy makers verso il lavoro autonomo non significa affatto il tramonto del lavoro subordinato quale forma privilegiata di impiego, come dimostra la contestuale promozione del lavoro agile (oggetto di analisi nella terza parte del Volume), inteso quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, in larga parte affidata all'accordo tra le parti ed avente lo scopo di rispondere, tanto alle esigenze del datore di lavoro di incremento della produttività, quanto alle aspettative del lavoratore di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In sintesi, l'opera, che si avvale del fondamentale apporto di autorevoli voci della dottrina lavorista e di operatori di primo piano, in particolare magistrati e avvocati, offre al lettore una panoramica completa e pluralista della l. 22 maggio 2017, n. 81, con la principale finalità di ricondurre l'ulteriore riforma del mercato del lavoro italiano ad una logica di sistema.
In questo elaborato si tratteranno le questioni riguardanti il licenziamento disciplinare in seguito alla riforma del lavoro avvenuta il 28 giugno 2012, n. 92, c.d. riforma Fornero. Nel primo capitolo verranno identificate le tre grandi aree previste dal nostro ordinamento: lavoro subordinato, lavoro autonomo e lavoro parasubordinato. Successivamente l'attenzione verrà spostata sul recesso da parte del lavoratore, le c.d. dimissioni, individuando le particolari novità introdotte dalla recente riforma del lavoro, per poi analizzare il licenziamento discriminatorio, l'evoluzione normativa e le conseguenze nelle quali incorre il datore di lavoro che adotti tali licenziamenti. Nel paragrafo seguente verranno discussi e trattati i requisiti sostanziali che permettono al datore di lavoro di recedere legittimamente dal rapporto di lavoro e quindi verranno introdotti i concetti di giusta causa e giustificato motivo, nella variante soggettiva e oggettiva. Alla fine del primo capitolo verranno trattati i periodi di irrecedibilità, ossia i periodi nei auli il datore di lavoro non può esercitare il potere di recesso al verificarsi di particolari eventi previsti dalla legge o sospensivi, temporaneamente, del rapporto di lavoro. nel secondo capitolo ci si addentrerà nel cuore di questo elaborato e si comincerà a trattare il licenziamento disciplinare. Inizialmente si discuterà del ruolo svolto dalla contrattazione collettiva e dal codice disciplinare, con particolare riguardo alle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo contemplate dagli stessi, discutendo in che modo il giudice debba tenerne conto e successivamente verrano elencate le sanzioni conservative disciplinari e le forme di tutela a cui il lavoratore può ricorrere per contestare le sanzioni che gli sono state irrogate. In seguito verrà analizzata la definizione ontologica di licenziamento disciplinare, verranno trattate le modalità con le quali la contestazione deve essere presentata e i tempi e la difesa a disposizione del lavoratore per procedere all'impugnazione del licenziamento nel caso in cui questo venga intimato in violazione della procedura alla procedura prevista dalla legge. infine vengono analizzate la revoca e la retroattività del licenziamento. nel terzo capitolo verrà illustrata la fase più importante della riforma: la riformulazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori con il quale si è cercato di dare maggiore flessibilità in uscita. Il legislatore, infatti, ha modificato le conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo, frantumando l'unità del regime di reintegrazione previsto dall'originario testo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che introduceva un'identica sanzione per tutti i tipi di illegittimità del licenziamento (nullità, efficacia, annullabilità, a favore di un sistema sanzionatorio più modulato e articolato, che prescinde dalle dimensioni occupazionali ed è invece ancorato alle ragioni effettive del licenziamento. In seguito alla riforma del lavoro si possono enumerare ben sei tipologie di tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi: due regimi di stabilità reale, a seconda che vi sia o meno il risarcimento pieno o quello limitato a dodici mensilità; tre regimi di tutela obbligatoria con risarcimento variabile in misura diversa da un minimo a un massimo; infine nessuna tutela nei confronti del licenziamento ad nutum, a meno che non si tratti di licenziamento discriminatorio o nullo. Nel quarto ed ultimo capitolo verrà esposto il rito speciale della riforma con il quale il legislatore ha cercato di dare una maggiore rapidità al processo del licenziamento, con lo scopo di contrastare le lungaggini che ormai da tempo si presentano nell'ambito del procedimento riguardante i licenziamenti, oltre ai motivi per i quali il legislatore ha introdotto questo nuovo rito speciale, l'ambito di applicazione della disciplina e la procedura.
Il lavoro concerne la tematica della protezione contro la disoccupazione dei lavoratori autonomi sviluppando una comparazione tra due paesi. Il lavoro autonomo sta acquisendo una crescente importanza nei Paesi UE come effetto di nuove modalità organizzative e nuovi settori della produzione mondiale. Questo viene concepito come una modalità di uscita dalla disoccupazione generalizzata e come una modalità di creazione di nuova occupazione. Inoltre, durante gli ultimi decenni sono apparse nuove forme di lavoro, le quali ricoprono una "zona grigia" tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ricevendo l'attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali. Parimenti, le prestazioni della sicurezza sociale sono state accresciute, sebbene la protezione contro la disoccupazione involontaria non sia sviluppata da tutti i Paesi, o non raggiunge standard adeguati di tutela. In tale prospettiva, questo lavoro sviluppa una comparazione tra l'Italia e la Spagna. Infatti in Spagna, per la prima volta in Europa, il legislatore ha approvato uno Statuto dei Lavoratori Autonomi nel quale vengono regolati i principali diritti e doveri del lavoratore autonomo, mentre è stata istituita una prestazione contro la disoccupazione involontaria. In entrambi i Paesi sono state approvate nuove misure contro la disoccupazione dei lavoratori autonomi durante la crisi. Prendendo le mosse dalla problematica della protezione sociale dei lavoratori autonomi in caso di disoccupazione o cessazione dell'attività, il lavoro analizza le difficoltà nello sviluppo della protezione sociale di questi lavoratori e professionisti e studia le diverse tecniche e leggi attraverso cui i due paesi hanno recentemente dato risposta a tale problematica e le criticità ancora in essere. ; The work deals with the unemployment protection for the self-employed in a two-countries comparison. Self- employment is gaining an increasing importance in EU Countries as an effect of new organization and development of sectors of world production. It is conceived as a way out from overall unemployment and as a way to create jobs. Moreover, during the last decades new forms of work have appeared, covering a "gray area" between employment and self-employment, and gaining the attention and regulation from national and international institutions. Also, social security benefits have gradually increased, although the protection in case of unemployment is not covered by all Countries, or it does not reach appropriated standards. In this perspective, this work develops a comparison between Italy and Spain. In fact in Spain, for the first time in Europe, the lawmaker has drafted a Self-employed Workers' Statute in which their main rights and duties are regulated, while a contribution-based unemployment benefit has been started. Moreover, in both countries the new measures against unemployment for the self-employed have begun to be developed during the crisis. Starting from the issue of the social protection of the self-employed in case of unemployment or cessation of activity, the work analyses the difficulties in the development of social protection for these workers and professionals, and studies the different techniques and regulations through which the two countries have recently tackled the matter and looks at the critical issues still to be addressed.
L'elaborato tratta il rapporto di agenzia in un'ottica giuslavoristica. La prima parte dello scritto insiste sull'inquadramento normativo prendendo in considerazione lo sviluppo della normativa sia convenzionale che legale. In particolare si è valutato se vi fosse una possibile analogia tra l'efficacia degli AEC e quella dei CCNL rispetto al contratto individuale. Successivamente si sono analizzate figure simili all'agente come il procacciatore d'affari o il promoter finanziario per evidenziarne le differenze tale da non poter definire l'agente mero lavoratore autonomo. In seguito si sono rilevate le analogia con il rapporto di lavoro subordinato in particolare sull'applicazione delle clausole generali inerenti lo svolgimento del rapporto medesimo come la buona fede e la diligenza. Infine particolari analogie si sono riscontrate nell'aspetto conclusivo del rapporto. innegabili, se non nelle conseguenze almeno nelle cause. Da ultimo sono state trattate le analogie sia nell'aspetto previdenziale che processuale. L'elaborato ha voluto ricercare la voluntas regulandi del legislatore nel disciplinare il rapporto di agenzia il quale si presta ad essere utilizzato sia da imprese di capitali sia da singole persone fisiche. La ricerca effettuata ha fatto dedurre che il legislatore abbia voluto tutelare, nel caso dell'agente persona fisica, non solo interessi economici ma anche i diritti della persona mutuando, in quest'ultimo caso, la disciplina del diritti del lavoro. ; The paper discusses the relationship of agency labor law perspective . The first part of the paper insists on the regulatory framework taking into account the development of both conventional and legal regulations . In particular, we examined whether there was a possible analogy between the effectiveness of the ERM and that of the national collective bargaining agreement with respect to the individual contract . Subsequently, we analyzed similar figures to the agent as the intermediary or financial promoter to highlight the differences that they can not define the agent merely self-employed. Then are recognized the analogy with the employment relationship , in particular, on the application of general clauses relating to the conduct of the relationship itself as the good faith and diligence . Finally the particular similarities were found in the appearance of the final report. undeniable , if not in the consequences at least in the cases . Finally, the similarities were treated both in social security that reason . The paper wanted to search the voluntas regulandi of the legislature in regulating the agency relationship which lends itself to be used by businesses of capital from both individual natural persons . The research did conclude that the legislature intended to protect, in the case of the agent individual, not only economic interests but also the rights of the person borrowing , in the last case , the regulation of labor rights.
Il mercato del lavoro, caratterizzato storicamente dal duopolio rapporto di lavoro subordinato/rapporto di lavoro autonomo, ha subito negli ultimi decenni profonde modifiche per via della diffusione di rapporti di lavoro atipici. Il contratto di lavoro risulta "atipico" se è connotato da caratteristiche diverse rispetto al contratto di lavoro subordinato e al lavoro autonomo, quali la maggiore flessibilità e non abitualità, pur non lasciando il prestatore così libero di gestirsi come il lavoratore autonomo. La normativa quadro di riferimento della materia viene introdotta dal legislatore con la legge "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" del 14 febbraio 2003 (meglio nota come "Legge Biagi") che regolamenta le modalità di attuazione di contratti di lavoro non standard (lavoro atipico), con il chiaro obiettivo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, migliorandone l'efficienza e sostenendo politiche attive per il lavoro, favorendo al contempo la diminuzione del tasso di disoccupazione. All'interno della eterogenea macro categoria "lavoro atipico" il lavoro occasionale ha senz'altro un ruolo predominante, evidenziato negli ultimi anni dal suo crescente utilizzo, soprattutto con la modalità "lavoro accessorio di tipo occasionale", modificata più volte sotto il profilo formale e sostanziale. La crescita esponenziale del suo utilizzo è stata indotta da diverse circostanze, quali la possibilità di usufruire di lavoratori dotati di una minima copertura assicurativa e previdenziale senza dover ricorrere ad una vera e propria assunzione (vale a dire, senza dover sostenere il costo di consulenti del lavoro ed associazioni di categoria per le comunicazioni di assunzione, redazione di buste paga, e tutto ciò che ne consegue), la facilità di acquistare i buoni lavoro (c.d. voucher) con cui pagare i prestatori, ma anche – inutile nasconderlo – la facile elusione della normativa contributiva, previdenziale e fiscale nell'utilizzo di tale modalità lavorativa, come verrà meglio dettagliato nel prosieguo del presente elaborato. Sul punto, anche a livello europeo vi è il chiaro intento di tutelare i lavoratori degli stati membri, in un'ottica di tutela della concorrenza. Infatti, la nozione di dumping sociale copre un'ampia gamma di pratiche intenzionalmente abusive ed elusive della legislazione europea e nazionale mediante le quali, riducendo illegalmente i costi operativi e legati alla manodopera, viene sviluppata una concorrenza sleale. Le conseguenze di tali pratiche hanno impatto sotto tre profili: - economico, poiché arrecano distorsioni al mercato, a danno delle imprese che lavorano onestamente; – sociale, poiché il dumping sociale può dare origine a una situazione di discriminazione e disparità di trattamento tra i lavoratori dell'UE anche sotto il profilo retributivo e previdenziale; – finanziario e di bilancio, poiché il mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte in conseguenza del dumping sociale è una evidente minaccia per la sostenibilità finanziaria dei sistemi di previdenza sociale e le finanze pubbliche degli Stati membri. La presente ricerca ha lo scopo di analizzare il lavoro occasionale, anche sotto il profilo dell'impatto sociale che crea il suo utilizzo, e di compararlo ad analoga prestazione lavorativa resa in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato.
L'articolo analizza le innovazioni apportate dalla direttiva 2018/957 alla disciplina del distacco transnazionale di lavoratori tra Stati membri dell'UE, nonché le modalità con cui il legislatore italiano le ha recepite con il d.lgs. n. 122/2020. Si rileva la problematicità nel dare un'efficace attuazione alla direttiva nell'ordinamento italiano, che non conosce né un salario minimo legale né un contratto collettivo di categoria con efficacia generalizzata. Si segnala che in ogni caso neppure gli Stati membri che godono di questi strumenti regolativi sono messi dalla nuova direttiva al riparo dei pericoli di dumping sociale, perché il terreno in cui si cui si gioca questa concorrenza va estendendosi ai regimi di previdenza sociale e al lavoro autonomo, che si collocano entrambi al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 96/71 anche così come ora emendata. Allo stesso modo ancora molti progressi debbono farsi per realizzare un efficace sistema europeo di cooperazione nel controllo e nell'applicazione di sanzioni dissuasive nei confronti delle aziende che si avvalgono abusivamente del distacco transnazionale dei lavoratori. ; The paper analyzes how the directive 2018/957 has reformed the regulation of posting of workers among EU Member States and how the Italian legislator has implemented this reform. The great difficulty in implementing effectively the new directive in the Italian legal order is underlined, because this order have neither a minimum wage stated by law nor collective agreements of general efficacy. It is argued that anyway Member States enjoy these legal devices are exposed to social dumping risks too, because the ground where this competition is played is going to be extended to social security regimes and to selfemployment, which are both matters outside the field of applying the directive 96/71 even as now emended. Furthermore many other steps beyond have to be done to build a functioning European system for investigating and sanctioning severely firms enjoy abusively posting of workers.
Uno dei problemi fondamentali del diritto del lavoro contemporaneo riguarda il difficile bilanciamento tra la flessibilità del lavoro e la tutela dei lavoratori, laddove la prima viene solitamente vista come una necessità storica per mantenere la competitività delle imprese, mentre la seconda appare un indispensabile "contrappeso" per non tralasciare le istanze protettive dei diritti dei lavoratori. La flessibilizzazione del lavoro è considerata la risposta alle trasformazioni organizzative dei modelli di impresa da tradizionali in post-fordisti, in cui il concetto di subordinazione viene considerato eccessivo e strabordante rispetto alle necessità mutevoli dell'impresa, che preferisce modularne il contenuto attenuando la pregnanza del potere direttivo e l'illimitata messa a disposizione delle energie da parte del lavoratore: massiccio dunque il ricorso a contratti di lavoro ad orario "ridotto, modulato o flessibile", nonché a forme di rinuncia tout court al lavoro dipendente, come accade nei processi di esternalizzazione. La prospettiva esaminata nel presente lavoro considera irrinunciabile il concetto di subordinazione, elemento qualificante e unitario del tipo lavoro nell'impresa, che ben può essere declinato e "flessibilizzato" al proprio interno, mantenendo nel rapporto di lavoro, e non disperdendo nel mercato, il valore qualitativo di un utilizzo più ampio e variabile della manodopera. Al centro della soluzione evidenziata sta la contrattazione collettiva, strumento autonomo e partecipato con cui le parti del rapporto di lavoro ne stabiliscono le condizioni di svolgimento, in particolare se la determinazione negoziata avviene in quel medesimo livello d'impresa ove se ne richiede l'applicazione. A questo proposito, un interessante modello di indagine è rappresentato dalla strategia di conciliazione di flessibilità e tutele presente, in parte per tradizione e in parte come risposta alla recente crisi economica, in Germania, la quale ha la caratteristica di incentrarsi quasi totalmente sul posto di lavoro, volutamente non realizzando quel passaggio delle tutele "dal lavoro al mercato" propugnato all'opposto dalla flexicurity comunitaria. In sintesi, il modello tedesco promuove uno scambio tra flessibilità e sicurezza direttamente nel rapporto di lavoro, tra l'impresa e il lavoratore. Il dipendente acconsente infatti acché la sua prestazione venga fruita dall'impresa con la massima flessibilità, in termini di orario, di entità della retribuzione e anche di tipo di mansioni; in cambio, il lavoratore ha la promessa che non perderà il proprio posto di lavoro e resterà stabilmente legato all'impresa. Questo scambio si compie a livello aziendale, sia attraverso veri e propri contratti collettivi, sia attraverso strumenti di collaborazione e codeterminazione (betriebliche Mitbestimmung) tra la parte datoriale e un soggetto di rappresentanza dei lavoratori di matrice non sindacale, il Consiglio di fabbrica (Betriebsrat). Senza pretese di comparazione in senso stretto, l'indagine è completata con una ricostruzione dell'attuale struttura della contrattazione collettiva aziendale in Italia, in particolare dopo il "caso Fiat" e l'art. 8 l. 148/2011, alla ricerca delle possibili soluzioni di flessibilità contrattata che potrebbero mantenere le garanzie del rapporto di lavoro senza rinunciare alla competitività delle imprese. I principali problemi che emergono sono relativi all'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva, storicamente gravata dall'inattuazione dell'art. 39, comma 4, Cost. e in anni recenti contraddittoriamente disciplinata dalle parti sociali e dal legislatore, nonché ai rapporti tra i diversi livelli di contrattazione in particolare quanto all'inderogabilità delle regole di matrice sindacale.
La società di oggi sta lanciando in modo permanente nuove sfide per l'economia, la politica, il diritto e i rapporti sociali. Le nuove forme di lavoro sul web, il decentramento della produzione, la difficoltà di identificare i soggetti di queste relazioni e la moltitudine indeterminata di prestazioni che caratterizzano tali occupazioni stanno alterando gli elementi tradizionali del diritto del lavoro. La subordinazione, ogni volta maggiore del Diritto del lavoro al Diritto al lavoro e di questo all'economia, stanno influenzando in modo molto diretto l'occupabilità dei lavoratori, ai quali viene sempre più un'adeguata qualificazione che ne garantisca una facile mobilità in un mercato sempre più mutevole e complesso. Il lavoro e, in concreto, le politiche di occupazione non sono estranee a questi fenomeni essendo viste come mezzi di garanzia e sostenibilità del sistema di produzione tradizionale e, a loro volta, come opportunità per facilitare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di impresa. Operiamo in una società dell'informazione in cui l'innovazione e la comunicazione sono i capisaldi dello sviluppo e richiedono un'azione positiva da parte degli Stati per facilitare l'integrazione e la coesione sociale tra tutti i cittadini. Politiche attive del lavoro devono essere la risposta a queste nuove sfide e, parallelamente, la qualificazione professionale, realizzata attraverso la valutazione e l'accreditamento delle competenze professionali del lavoratore, deve essere la spina dorsale su cui basare tali politiche. Inoltre, in un mercato globalizzato in cui, sempre più spesso, il lavoro dipendente cede il passo al lavoro autonomo, l'auto-imprenditorialità è presentata come un strumento alternativo di impiego su cui è necessario investire percependo tale fenomeno, non come semplice lavoro autonomo, ma promuovendo e incoraggiando lo spirito imprenditoriale, particolarmente quello innovativo, creativo e competitivo. All'interno della micro-imprenditorialità una delle principali misure di sostegno è il ricorso a tecniche di incubazione, tutoring ed accelerazione. Tali strutture nascono con lo specifico obiettivo di sostenere e trasformare idee business in veri e propri progetti di impresa, coordinando analisi di fattibilità e business plan. Un esempio di questa attività di sostegno di idee e progetti di business sta avvenendo nello spazio crowdworking-El Cubo parte dell'Andalusia Open Future. ; La sociedad actual está planteando de forma permanente nuevos retos en la economía, la política, el derecho y las relaciones sociales. Las nuevas formas de trabajo en la Red, la descentralización productiva, la dificultad de identificar a los sujetos de estas relaciones o la multitud indeterminada a la que van dirigidos muchos de estos trabajos están alterando los elementos tradicionales del Derecho del Trabajo. La subordinación, cada vez mayor del Derecho del Trabajo al Derecho al Empleo y éste a la economía, están afectando de forma muy directa a la empleabilidad de los trabajadores, exigiéndose cada vez más un adecuada cualificación que garantice su movilidad en un mercado cada vez más cambiante y complejo. El trabajo y en concreto las políticas de empleo no son ajenos a este fenómeno viéndose en la necesidad de adoptar medidas que garanticen el sistema productivo tradicional y a su vez faciliten el desarrollo de los nuevos modelos organizativos y de empresa. Nos movemos en una sociedad de la información donde la innovación y la comunicación son los pilares fundamentales de su desarrollo y exigen una acción positiva de los Estados que facilite la integración y la cohesión social entre todos sus ciudadanos. Las políticas activas de empleo han de ser la respuesta a estos nuevos retos, debiendo ser la cualificación profesional a través de la evaluación y acreditación de las competencias profesionales del trabajador su primer y principal eje vertebrador. Por otra parte, en un mercado globalizado en el que cada vez, con mayor frecuencia, el trabajo dependiente está cediendo espacio ante el trabajo autónomo, el emprendimiento se presenta como otro de los instrumentos para el empleo sobre el que hay que actuar entendiéndolo, no solo como autoempleo, sino fomentando e impulsando la iniciativa empresarial, en especial la de carácter innovador, creativo y competitivo. Dentro del emprendimiento una de sus iniciativas es el acompañamiento empresarial a través de la incubación, tutorización y técnicas aceleradoras que permiten convertir ideas de negocio en proyectos empresariales reales, coordinando el análisis de viabilidad y el plan de empresa. Un ejemplo de esta actividad impulsora de ideas y proyectos empresariales es la que se desarrolla en el espacio crowdworking-El Cubo en el marco de Andalucía Open Future.
Although it cannot be considered a distinction in rerum natura, the author believes that the distinction between subordination and self-employment is still fundamental today. The legislative changes that have taken place in the meantime, concerning, firstly, the introduction of coordinated and continuous collaborations, then that of hetero-organised collaborations, have not touched the traditional distinction between subordination and autonomy. This does not detract from the fact that there is a latent "qualifying tension" that emerged, in particular, with reference to the employment relationship of riders. Not even the adoption, by way of interpretation, of a broad notion of subordination has been able to ease the qualification problems. However, the continuing uncertainties of qualification do not lead the author to believe that the traditional distinction between subordination and autonomy should be abandoned. A labour law that merely attributed certain fundamental rights to all workers according to their condition of need or economic dependence would risk jeopardising the 'contractual rights' of the subordinate worker. It would be better, then, to call for an updating of the notion of subordination and to provide for additional protection measures for self-employment. ; Aunque no puede considerarse una distinción en la rerum natura, el Autor cree que la distinción entre subordinación y trabajo por cuenta propia sigue siendo fundamental hoy en día. Los cambios reglamentarios que se han producido entretanto, relativos, primero, a la introducción de colaboraciones coordinadas y continuas, y luego a la de colaboraciones hetero-organizadas, no han tocado la distinción tradicional entre subordinación y autonomía. Ello no quita que exista una "tensión calificadora" latente que surgió, en particular, en relación con la relación laboral de los jinetes. Ni siquiera la adopción, a modo de interpretación, de una noción amplia de subordinación ha podido aliviar los problemas de calificación. Sin embargo, las persistentes incertidumbres calificadoras no llevan al Autor a creer que deba abandonarse la tradicional distinción entre subordinación y autonomía. Una ley de empleo que se limitara a atribuir algunos derechos básicos a todos los que trabajan según su condición de necesidad, o dependencia económica, correría el riesgo de poner en peligro los "derechos contractuales" del trabajador subordinado. Sería mejor, entonces, pedir una actualización del concepto de subordinación y prever medidas de protección adicionales para el trabajo por cuenta propia. ; Ancorché non possa essere considerata una distinzione in rerum natura, l'Autrice ritiene che la distinzione tra subordinazione e lavoro autonomo sia ancora oggi fondamentale. Le modifiche normative nel frattempo intervenute, concernenti, prima l'introduzione delle collaborazioni coordinate e continuative, poi quella delle collaborazioni etero-organizzate, non hanno toccato la tradizionale distinzione tra subordinazione e autonomia. Ciò non toglie che sia presente una latente "tensione qualificatoria" emersa, in particolare, con riferimento al rapporto di lavoro dei riders. Neppure l'adozione, per via interpretativa, di una nozione larga di subordinazione è stata in grado di allentare i problemi di qualificazione. Le perduranti incertezze qualificatorie non inducono tuttavia l'Autrice a ritenere che la tradizionale distinzione tra subordinazione e autonomia debba essere abbandonata. Un diritto del lavoro che si limitasse ad attribuire alcuni diritti fondamentali a tutti coloro che lavorano a seconda della loro condizione di bisogno, o di dipendenza economica, rischierebbe di mettere in pericolo i "diritti contrattuali" del lavoratore subordinato. Meglio allora auspicare un aggiornamento della nozione di subordinazione e prevedere misure aggiuntive di protezione per il lavoro autonomo.
Nel mio lavoro ho sottoposto a disamina la figura del raccomandatario nella sua evoluzione storica, normativa e giurisprudenziale, con particolare attenzione alla disciplina codicistica del 1942 ed a quelle contenuta nella successiva più ampia legge n.135/1977, ed ho infine riassunto la normazione dell'istituto nel diritto spagnolo, francese e greco. Fin dai primordi della civiltà, i commerci si sono svolti prevalentemente per via d'acqua inizialmente lungo i fiumi e successivamente utilizzando il mare. Non è un caso che tutte le grandi città del passato siano sorte lungo i fiumi e che il più antico testo di diritto della navigazione, ad oggi conosciuto, sia contenuto nelle 282 leggi del re Hammurabi di Babilonia scolpite nella famosa stele conservata al Louvres, risalenti a circa il 1750 a. c., e riguardi la navigazione lungo i fiumi Tigri ed Eufrate. In tale corpo era, fra l'altro, disciplinata l'autorità e la responsabilità del comandante della nave. Sotto il profilo commerciale, nelle consuetudini più remote, risalenti ai fenici ed ai greci, il comandante era anche incaricato di fare fronte ad ogni esigenza della nave comprese le operazioni di imbarco e sbarco delle merci, di approvvigionamento etc. Con il passare del tempo e con lo sviluppo dei traffici marittimi, si rese necessaria l'istituzione di una figura ausiliaria che potesse snellire i compiti prima affidati al comandante connessi con le operazioni ed i negozi giuridici relativi all'arrivo ed alla partenza della nave, figura che nello sviluppo storico assunse varie vesti e denominazioni oggi compendiate nell'istituto della raccomandazione marittima Consideratala complessità delle operazioni da svolgere in occasione dell'approdo della nave in porto, il raccomandatario, in qualità di rappresentante dell'armatore o del vettore -che insieme al proprietario formano l'impresa marittima - ha acquistato una sempre maggiore importanza. Fino al 1977 la figura del raccomandatario era sostanzialmente regolata dal codice della navigazione che agli artt. 287 e ss. prende in considerazione soltanto la disciplina di quattro tipologie di contratti che possono legare il raccomandatario all'armatore/vettore. Successivamente il legislatore con la legge n.135/77 ha avvertito l'esigenza di normare lo svolgimento di tale attività sottoponendola, secondo il modello delle professioni classiche, ad un controllo pubblicistico, tanto da punirne l'esercizio abusivo ai sensi dell'art. 348 c.p., in tutte le sue fasi, dall'accesso alla cancellazione dal registro, da un lato al fine di garantirne la professionalità, dall'altro con lo scopo di rendere il raccomandatario personalmente e solidalmente responsabile con l'armatore/vettore stranieri rispetto all'inadempimento di obbligazioni previste per la tutela dei terzi che abbiano contratto obbligazioni correlate all'arrivo e/o alla partenza della nave nonché di doveri previsti per la tutela del personale marittimo assunto suo tramite. Tale legge qualifica l'attività in oggetto come una professione ma ciò collide con la previsione dell'art. 19 della l.135/1977 che prevede la possibilità che il raccomandatario possa essere sottoposto a fallimento. Il rapporto di raccomandazione presuppone sempre il conferimento di un mandato nella pratica sempre con rappresentanza, indipendentemente dal rilascio di una procura scritta. L'art. 290 del cod.nav. Prevede, tuttavia, altre figure di raccomandazione quali: - Il raccomandatario senza rappresentanza, sostanzialmente inesistente, in quanto nel settore economico che ci interessa,non è ipotizzabili conferire un incarico di raccomandazione senza i relativi poteri rappresentativi, basti pensare allo svolgimento di pratiche amministrative presso l'A.M. o l'A.P. - Il raccomandatario agente,regolato dalle norme civilistiche sul contratto di agenzia (art. 1742 e ss. c.c.), con l'osservazione che l'art. 2 della legge n. 135/77 contempla stranamente la possibilità di rapporti di agenzia occasionali. - Il raccomandatario institore, lavoratore subordinato o raramente socio, preposto a capo di una sede principale o secondaria, dell'armatore o del vettore. L'art 2 della legge 135/1977 precisa, a titolo esemplificativo, le funzioni proprie del raccomandatario che consistono nell' "….assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati." Il raccomandatario è in definitiva un lavoratore autonomo quasi sempre un imprenditore individuale o collettivo. La figura del raccomandatario di nave straniera onerata di maggiori obblighi rispetto al raccomandatario ordinario, in quanto prima della partenza della nave dal porto in cui opera, deve ricevere dal suo mandante una somma in denaro a garanzia delle obbligazioni che ha assunto in di lui nome. E' inoltre tenuto ad auna complessa serie di obblighi ed incombenze finalizzati ad a garantire i lavoratori imbarcati suo tramite in ordine al pagamento delle retribuzioni, alla copertura assicurativa per infortuni, invalidità, malattia, vecchiaianon inferiore a quella obbligatoria per la legge italiana , al rispetto nei contratti di arruolamento dei principi giuslavoristici di ordine pubblico, alla sicurezza ed all'igiene della nave. E' infatti previsto che il raccomandatario sia solidalmente con il suo mandante nel caso in cui tali obbligazioni non siano rispettate. Per esercitare l'attività è necessario che il raccomandatario sia dichiarato idoneo, previo superamento di un apposito esame, da una commissione istituita presso la Camera di Commercio. Per ogni prestazione il raccomandatario è retribuito in base a tariffe minime obbligatorie, stabilite dalla Federagenti, la cui cogenza è stata sottoposta a censura da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base del rilievo che esse limitano la concorrenza senza garantire la qualità dei servizi. Il contratto di raccomandazione è stipulato tra il raccomandante (armatore o vettore) ed il raccomandatario. Tale contratto, non essendo soggetto a forma vincolata, può essere anche tacito. Per tale ragione può essere difficile verificare l'esistenza della raccomandazione, sennonché è stato ritenuto che le attività rientranti consuetudinariamente nell'ambito tipico della raccomandazione (come ricezione e riconsegna delle merci) attuano una contemplatio domini tacita, da cui consegue la rappresentanza sostanziale e processuale del raccomandatario. Il raccomandatario inoltre non è tenuto a tutelare gli interessi dell'armatore per fattispecie che esulano dalle sue specifiche competenze, non assumendo conseguentemente alcuna responsabilità, a meno che non sia munito di apposita procura. Al fine di tutelare gli interessi dell'armatore e dei terzi al raccomandatario sono attribuiti poteri di rappresentanza processuale dell'armatore. La tutela degli interessi dei terzi viene realizzata permettendo loro di poter risolvere le eventuali controversie giudiziarie contro l'armatore od il vettore attraverso la citazione in giudizio del raccomandatario.L'azione diretta nei confronti del raccomandatario ha la funzione di esonerare i terzi creditori dall'onere di individuare e ricercare l'armatore straniero debitore. La rappresentanza processuale del raccomandatario è subordinata all'esistenza della rappresentanza sostanziale, e pertanto ne ha gli stessi contenuti e limiti. L'eventuale sentenza di condanna pronunciata nei confronti del raccomandatario produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato-mandante. Conseguentemente l'azione esecutiva non potrà essere esperita direttamente nei confronti del raccomandatario e il suo patrimonio rimarrà estraneo rispetto ai debiti del rappresentato. Un aspetto interessante da analizzare consiste nella politica della concorrenza, come sopra accennata. Con l'avvento dell'unione economica e monetaria, nel 1957, si è ravvisata la necessità che le politiche di concorrenza nazionali e comunitarie potessero convivere.Principio generale della politica comunitaria in merito è il divieto delle intese, quando consistono in accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune e possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Nell'ambito che a noi interessa si è posto il problema dell'esistenza di intese volte ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di Agenzia marittima attraverso un coordinamento delle strategie commerciali e in particolare delle politiche di prezzo, con conseguente prospettazione di violazione dell'art. 101 TFUE. Un ultimo aspetto, sempre riguardante il diritto comunitario, ha come oggetto la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi,sia in maniera stabile che occasionale, nei paesi dell'UE. La direttiva è stata recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 Marzo 2010 n. 59 che ha disposto l'abrogazione di parti dell'art. 9 della l.135/1977. L'intervento dell'Autorità Garante ha dichiarato, pertanto, illegittimo l'obbligo del raccomandatario di risiedere nella località in cui opera, e quindi, pur mantenendosi l'obbligo d'iscrizione presso un solo elenco, egli può svolgere la propria attività in più porti e non solo in quello di residenza.
L'epidemiologia popolare e l'inquinamento in Sardegna: sfruttamento militare, industriale e della terra. Il presente lavoro, vuole avere lo scopo di dare una corretta informazione, di una realtà a molti sconosciuta, l'inquinamento su uno dei luoghi più belli del Mar Mediterraneo: la Sardegna. Infatti quest'isola meravigliosa, che spesso viene definita un paradiso, purtroppo è uno dei territori più inquinati, con un alto grado di incidenza di patologie tumorali. Il tema è complesso e delicato, ho quindi deciso di trattare tre diversi aspetti dello stesso problema: inquinamento militare, industriale, e l'inquinamento derivante dai metodi di smaltimento rifiuti (discarica e inceneritore). In ciascuna delle singole parti, dopo un breve excursus storico, sono passata alle questioni tecnico-descrittive, per analizzare infine le conseguenze basate su dati scientifici, forniti dall'epidemiologia popolare, facendo inoltre riferimento alla normativa in materia, sia a livello regionale, nazionale che internazionale. Il primo capitolo, descrive i poligoni militari che fin dal loro insediamento nel 1956, occupano il 60% dell'isola (37.374 ettari, più di qualsiasi altra regione italiana). Da più di mezzo secolo nei territori di Perdasdefogu e Capo San Lorenzo (Salto di Quirra), Capo Teulada, Capo Frasca, Tavolara, Poglina, Decimomannu, arcipelago de La Maddalena (quest'ultima fino al 2008), si svolgono esercitazioni militari e sperimentazioni di guerra. Infatti i continui espropri, lo sfruttamento del terreno e il costante aumento di patologie tumorali provocate da sostanze nocive come l'Uranio Impoverito (che ha generato la cosiddetta Sindrome di Quirra), il Fosforo Bianco e il Torio, hanno favorito la nascita di gruppi spontanei di cittadini in opposizione ai poligoni. Nel tempo, i cittadini si sono organizzati in comitati, che hanno svolto un costante lavoro di ricerca e studio del fenomeno. Grazie al Comitato Gettiamo le Basi, e alla collaborazione di gruppi di persone che si trovano ogni giorno, a vivere questa paura, è stato possibile far emergere dei dati che testimoniano la presenza di tali sostanze. Nel secondo capitolo, tratto l'aspetto dell'inquinamento industriale. Nel 1948 la Sardegna diviene Regione a Statuto Autonomo all'interno dello Stato Italiano, viene proposto il primo Piano di Rinascita sarda e si assiste al fenomeno dell'industrializzazione forzata. L'obiettivo era quello di eliminare il fenomeno del banditismo, caratterizzante le zone interne centrali e favorire la nascita di una nuova economia. Esperienza che si rivelò fallimentare, poiché la Sardegna si trovò ben presto a dover affrontare il problema delle industrie dismesse, dei danni ambientali e sanitari ad esse connesse. Queste fabbriche non hanno rispettato le norme in materia sanitaria e ambientale per la protezione dell'ambiente circostante e del singolo lavoratore. Hanno violato il fondamentale principio del "Chi inquina Paga" ed è stata riscontrata al loro interno la presenza di sostanze nocive, com'è accaduto nelle imprese dell'area industriale di Ottana (Nu), dove la presenza dell'Amianto -che già dal 1930 è stato considerato dannoso per l'uomo- ha generato forme tumorali come il mesotelioma pleurico-peritoneale, l'asbestosi e il cancro ai polmoni, che hanno colpito un gran numero di lavoratori. In seguito, ho esaminato sia le leggi, che gli aspetti tecnici di valutazione del rischio e rimozione dell'amianto. Infine dal momento che le aree industriali dismesse caratterizzano buona parte del nostro territorio, ho voluto fornire alcune linee guida di riqualificazione sostenibile: ossia un diverso utilizzo, rispetto a quello di origine, volto a progettare soluzioni tendenti a ridurre il degrado ecologico. Nel terzo e ultimo capitolo, ho trattato il problema spinoso dell'inquinamento dovuto ai metodi di smaltimento rifiuti: le Discariche e gli Inceneritori. Ho descritto le fasi di gestione rifiuti, processo che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento, in particolare sull'Inceneritore di Macomer, riportando una breve cronistoria sulla questione rifiuti. Sono stati trattati i seguenti temi: - le 3R (Riduci,Riusa,Ricicla) e la valorizzazione del rifiuto visto non come scarto, ma come risorsa (perché la rottura di alcuni ritmi di vita, sanciti dalla natura porta al degrado della persona umana); - di sviluppo sostenibile inteso come conservazione di risorse per le generazioni future; - i possibili benefici senza i termodistruttori. Tutto questo lavoro è basato su dati elaborati dall'epidemiologia popolare, ossia l'attivazione di individui, gruppi, comunità in qualcosa di più e di diverso da una semplice protesta: caratterizzata dalla raccolta, elaborazione di dati e informazioni, utili per denunciare l'esistenza di un problema, che le istituzioni o non vogliono riconoscere o forniscono una versione diversa da quella ufficiale. "L'assenza di certezze scientifiche non deve servire da pretesto per ritardare l'adozione di misure"(ONU art.15 Protocollo di Rio, 1992), e "Non ci sono dubbi che un piccolo gruppo di persone può cambiare il mondo, anzi è la sola cosa che avviene sempre" (Margaret Mead, antropologa statunitense).