Un'immagine dell'abuso del diritto è quella del fuoco sotto la cenere perché esprime il pericolo al quale espone legalità e colpevolezza. Sebbene l'ermeneutica penalistica sia vincolata, la materia tributaria rappresenta l'ultimo caso in cui forza normativa dei principi ed interpretazione teleologica hanno consentito incriminazioni in malam partem. Nemmeno la rilevanza costituzionale del bene consente di incriminare l'elusione oltre la riserva di legge: al giudice è vietato "creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge". Il tema delle infrazioni di origine giurisprudenziale introduce una seconda accezione di legalità come concepita dall'art. 7 CEDU: la norma incriminatrice è valida allorquando - prescindendo dalla fonte - sia accessibile e prevedibile. Di fronte alla sentenza "Dolce e Gabbana" può affermarsi che incriminare l'elusione non è conforme alla legalità costituzionale, perché la commistione tra evasione ed elusione fiscale modifica il tipo in via interpretativa, né convenzionale perché le conseguenze non erano prevedibili quando furono realizzate le operazioni elusive. L'antagonismo delle concezioni di legalità trova soluzione avuto riguardo ai fini di garanzia. Se è contrario alla Costituzione accogliere un'idea di legalità-prevedibilità che prescinda dalla riserva di legge, la finalità di maggior garanzia possibile, esplicitata all'art. 53 della CEDU, non consente alternative alla sinergia: la legalità convenzionale sarà più garantista se integra quella costituzionale. La trasposizione sul piano interno della prevedibilità rileva sul distinto piano della colpevolezza, trova aggancio all'art. 5 c.p. e sposta la questione sulla conoscibilità dell'illecito. Alla rilevanza penale dell'abuso del diritto in materia tributaria ostava anche il principio di colpevolezza non potendosi muovere un rimprovero a fronte di un'ignoranza scusabile. L'affermata irrilevanza penale avrebbe dovuto spegnere definitivamente il fuoco dell'abuso del diritto, se non che alcune posizioni favorevoli al recupero in chiave di artificio espongono ancora il principio di legalità al pericolo di un fuoco sotto la cenere. ; Metaphorically speaking, the relationship between criminal liability and abuse of law may be described as a flame beneath ashes. In summary, a punishment based on the abuse of law is not consistent with the principle of legality recognized by the Italian Constitution: according to the Article 25, paragraph 2, in fact, no one may be punished except on the basis of a law enacted by the Parliament. Nevertheless, an infringement of the constitutional principle of legality occurred in the Dolce & Gabbana case where a criminal conviction for tax avoidance was pronounced by the Criminal Courts. In the lack of an express provision punishing tax avoidance, only tax evasion may be punished under Italian criminal law. Moreover, the punishment for tax avoidance was not foreseeable according to the principle of legality enshrined in Article 7 of the ECHR due to the fact that prior to the "Dolce & Gabbana" case tax avoidance was not qualified as an offence in the Italian case-law.
Il presente lavoro trae origine dal dirompente ingresso della figura dell'abuso del diritto tributario sul palcoscenico penale, divenuto protagonista di una tra le più discusse rappresentazioni di cd. 'diritto penale giurisprudenziale' e portato per la prima volta in scena dal celebre filone interpretativo Dolce&Gabbana. Così, una volta introdotto il concetto generale di abuso del diritto, lo si distinguerà dalle nozioni di evasione fiscale e di risparmio (lecito) d'imposta; tre concetti fondamentali i cui rispettivi limiti e interazioni costituiranno uno dei fil rouge dell'analisi. Si darà conto, poi, dell'operato del 'diritto vivente' in materia: una stagione giurisprudenziale caratterizzata, come si vedrà, più da ombre che da luci, intrisa di frequenti contrasti applicativi (sia diacronici che sincronici) e portatrice – in conseguenza – di una forte imprevedibilità del giudizio penale per le condotte classificate come abusive. L'analisi della genesi e dell'ascesa della punibilità dell'abuso del diritto in materia fiscale costituirà poi un'occasione per proiettarsi in una più ampia riflessione sulla crisi di legalità che affligge ormai da decenni l'ordinamento penale, di cui il filone Dolce&Gabbana ne costituisce paradigmatico esempio. Dopo avere ricondotto il fenomeno dell'abuso del diritto nell'alveo della più ampia crisi che investe la scienza penale contemporanea, si tornerà ad apprezzare il dato legislativo, rappresentato dal nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Infine, l'indagine toccherà l'interrogativo che permane, latente, sulla materia: esistono perduranti ipotesi penalmente rilevanti di condotte riconducibili al genus dell'abuso del diritto? Come si avrà modo di osservare, oltre a fornire una risposta diretta a tale interrogativo, la riflessione sarà un'occasione per procedere ad una ridefinizione – concettuale e terminologica – degli 'attori' che hanno da sempre recitato in questo complesso settore del diritto penale tributario. ; The PhD thesis draws its origin from the appearance of the tax abuse of right in criminal procedures and by becoming one of the main actors in one of the most controversial performances of cd. 'ciminal jurisprudential law', brought to our attention by the renowned interpretative branch of Dolce&Gabbana. Therefore, once introduced the general concept of tax abuse, it will be separated from the notions of tax evasion and tax savings (legal); these three fundamental concepts and their limits and interactions will be the leitmotiv of the analysis. Moreover, there will be a study on the action of the "living law": a jurisprudential season characterized, as it may be noticed, by light and shadow, full of application contrasts (diachronic and synchronic) and with a strong unpredictability on the criminal judgement for those behaviors assessed as violations. The analysis of the origin and the development of the punishability of the violation of the law in tax policy will allow a broader consideration on the crisis of the criminal law principles. After tracing back the phenomenon of violation in the broader trend that has struck contemporary criminal science, the study will concentrate on the law data represented by the new Article 10-bis of the l. 212/2000 The novelty represented by the legislative decree 128/2015 represents a fundamental achievement on the topic: not only it (finally) gives a fundamental definition of the concept of violation of law, but also the legislator has expressly stated expressis verbis the criminal irrelevance. However, the interpretation of the article 10-bis and of its interactions with the Criminal Tax Law has its own critical points. Therefore, this study will try to suggest a possible solution.
Oggetto della ricerca è la rilevanza nell'ambito del diritto penale del principio di precauzione. Quest'ultimo deve la sua diffusione e popolarità al fatto di presentarsi come criterio guida al problema del rischio e dell'incertezza. L'esigenza di adottare scelte normative in condizioni di incertezza scientifica è infatti oggi ineludibile. Si cercherà in primo luogo di circoscrivere l'oggetto dell'indagine analizzando il rilievo che il principio di precauzione ha a livello legislativo e giurisprudenziale. Quindi si analizzeranno le problematiche che il ricorso allo stesso suscita con riferimento alla struttura classica del reato e legate al contesto di incertezza nel quale viene invocato. Tali problematiche si riferiscono alla possibilità o meno di dare rilevanza al modello del reato di pericolo, alla ricostruzione del nesso causale e all'influenza che il principio di precauzione può determinare nell'accertamento dell'elemento soggettivo delle colpa. Si concluderà l'analisi analizzando le diverse posizioni assunte dalla dottrina italiana circa l'opportunità o meno dell'intervento penale in contesti di incertezza scientifica, individuando, in caso di risposta affermativa, le modalità di intervento. ; The precautionary principle states that if an action or policy has a suspected risk of causing harm to the public or to the environment, in the absence of scientific consensus that the action or policy is harmful, the burden of proof that it is not harmful falls on those taking the action. This principle allows policy makers to make discretionary decisions in situations where there is the possibility of harm from taking a particular course or making a certain decision when extensive scientific knowledge on the matter is lacking. The principle implies that there is a social responsibility to protect the public from exposure to harm, when scientific investigation has found a plausible risk. In some legal systems, as in the law of the European Union, the application of the precautionary principle has been made a statutory requirement. Transposed in a criminal law context precautionary principle meets him with the characteristics of this branch of law. Criminal law is in fact a retrospective law and the classic type of crime (behaviour and event) clashes with a criminal policy time to avoid harmful events. The first stage of the research will be the analysis of actual characteristics of criminal law with particular regards to the meaning of that principle, according to the law and to the case law. The second proposal of the present project is to investigate whether the criminal intervention is feasible in case of scientific uncertainty, according to the different points of view of the Italian doctrine and I will try to identify a method of intervention, if it is possible.
L'elaborato si occupa della disciplina penalistica dei diritti di proprietà intellettuale, analizzando la vasta e stratificata legislazione in materia di marchi, denominazioni d'origine, Made in Italy e diritto d'autore. Alla luce delle trasformazioni dei fenomeni contraffattivi e in ossequio al principio di sussidiarietà lo studio si propone di vagliare l'efficacia delle molteplici misure di carattere repressivo recentemente introdotte in un ambito soggetto ad intense spinte di criminalizzazione, promuovendo altresì una maggiore razionalità dell'intervento punitivo unitamente ad una più spiccata sensibilità tanto sui confini dei comportamenti penalmente rilevanti, tanto sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Tra le research questions del lavoro si pongono anche la necessità di verificare l'esistenza di uno statuto penale degli Internet Service Provider, nonché la valutazione della posizione del singolo consumatore/acquirente grazie a un approccio "giurisprudenziale" e casistico. Un ampio interesse è inoltre dedicato alla comprensione dei modelli di common law e in particolare del diritto federale statunitense favorendo un'analisi comparatistica e orientata alle fonti sovranazionali oramai ineludibile, specialmente nella materia in esame. ; The paper deals with the criminal regulation of intellectual property rights, analyzing the huge and layered legislation on trademarks, appellations of origin, "made in Italy" and copyright. Having considered the transformations of counterfeiting phenomena and in accordance with the principle of subsidiarity, the study aims to investigate the effectiveness of various repressive measures recently introduced in an area subject to intense pressures of criminalization, in order to encourage greater rationality in punitive intervention together with a more marked sensibility on the predictability of judicial decisions. Among the research questions of the work, and thanks to a 'case law' approach, there are: the need to verify the existence of a criminal statute of Internet Service Providers, as well as an evaluation of the individual consumer / buyer position. A broad space is also devoted to the understanding of the common law models and in particular the US federal law encouraging comparative analysis between Italian and European standards.
Today virtually all liberal democracies protect, in formal legal documents as well as in actual practice, both freedom of speech and freedom of the press. The peculiar history and culture of each nation is very important in order to understand different approaches to similar problems and to build a cross-cultural normative critique. This doctoral thesis is mainly concerned with the US approach to classical freedom of speech issues, such as advocacy to commit an offence: the first part of the work aims to describe the most influential pronounces of the US Supreme Court in this field; the second part is concerned with the definition of the constitutional core of democratic speech.
Il presente lavoro si prefigge di indagare come la produzione normativa comunitaria abbia influenzato il diritto penale nazionale fino a delineare i tratti di un diritto penale di matrice europea. Ai fini dell'individuazione dei rapporti intercorrenti tra i due sistemi, è stata prescelta come chiave di lettura trasversale la materia ambientale: accanto al meccanismo di influenza riflessa, è da ravvisare come proprio in tale ambito si sia sviluppata l'evoluzione di un possibile diritto penale europeo e, dunque, di una esplicita influenza dell'ordinamento sovrannazionale nelle scelte di criminalizzazione nazionali. The present work aims at investigating how the Community legislation has influenced the national criminal law to the point of delineating the features of a criminal law of European origin. In order to identify the relationship between the two systems, the environmental has been chosen as the cross-reading key: in addition to the mechanism of reflected influence, it is precisely in this area that a European criminal law has been developed and, therefore, an explicit influence of the supranational legal order in the domestic choices of criminalization has been implemented. ; In Chapter I, after having briefly analyzed the concept of environment, the steps of the gradual recognition of a still limited punitive power of the European Union are retraced. More specifically we explore: firstly the various forms of influence that the supranational legislation exerts on the Italian criminal justice system, with particular regard to the so called "triadic conflicts"; secondly the ruling of the Court of Justice, 13 September 2005, Case C-176/03, where it is stated the Community legislative competence in criminal matters, including the possibility of an express request for criminal protection by means of directives; subsequently, the Directive 2008/99/EC of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law, which, by requiring Member States to introduce into their national criminal systems some criminal offenses so to enforce more effectively the environmental protection, can been seen as the synthesis between the expansionist pressures from the European Commission and the conservative ones from the Council, as well as also a place of mediation among the different models of indictment in force in the various national systems, providing a minimum common denominator of protection of supranational source;then, the changes introduced by the Legislative Decree of 7 July 2011 n. 121, that transposes the Directive in question, and, lastly, the characteristics of the environmental crime and some issues related to the technique of indictment adopted.
Criminal law of immigration should be more conveniently defined "criminal law of the irregular immigrant", centred, as it appears essentially focused on the criminalisation of mere subjective statuses, instead of behaviours harming legal goods. In fact, behind the cover of an apparent balance of the need for protection of human rights and the interest to the control of migration flows, the criminalisation system in this sector appears greatly unbalanced towards the punishment of socially dangerous types of authors. This is, therefore, a model of criminal law very similar to the "enemy criminal law". The ratio inspiring the regulations has not changed even after its adaptation, through law 2 August 2011, n. 129, to the obligations set by the European Directive 2008/115/EC. Indeed, this has not determined an overall improvement of the system as regards the compliance with the fundamental principles of criminal law, but, on the contrary, it increased the "ancillary" function of criminal law with regard to the administrative procedure of repatriation, without eliminating the irrational aspects of the repressive choices of the Italian legislator
Il presente lavoro si propone di analizzare le problematiche sottese all'accertamento della responsabilità penale colposa del medico, con particolare riferimento al rapporto di tensione esistente tra le esigenze di stretta legalità ed il carattere aperto del tipo colposo , nonché – in stretta connessione – tra il principio di determinatezza ed i limiti del sapere scientifico. Si tratta, come è evidente, di tematiche classiche del diritto penale, che però in campo medico si manifestano in tutta la loro drammaticità per le immediate ripercussioni pratiche che determinano: la indisponibilità di un parametro normativo realmente utile a informare preventivamente di contenuto cautelare il precetto colposo, unita alla incertezza del sapere scientifico impiegato successivamente per condurre l'accertamento processuale, attribuiscono infatti al giudice la funzione – legislativa – di tipizzare il fatto di reato senza gli strumenti per valutarne poi la sussistenza. ; This paper aims to analyze the problems underlying the investigation of criminal liability for medical malpractice, with particular reference to the tension between the demands for strict legality and the open formulation of the criminal provisions of the crime, and - in close connection - between the principle of precision and the limits of scientific knowledge. These are central and typical issues in criminal law, but in the medical field they show their problematic character for the immediate practical consequences which they determine.
La detenzione amministrativa degli stranieri, pur condividendo il carattere tipicamente afflittivo e stigmatizzante delle pene, non si fonda sulla commissione di un reato e non gode delle medesime garanzie previste dal sistema della giustizia penale. Nel nostro ordinamento l'inadeguatezza della legislazione, l'ampio margine di discrezionalità rimesso all'autorità di pubblica sicurezza, nonché il debole potere di sindacato giurisdizionale rimesso all'autorità giudiziaria, raggiungono il loro apice problematico nell'ambito delle pratiche di privazione della libertà personale che hanno per destinatari gli stranieri maggiormente vulnerabili, ossia quelli appena giunti sul territorio e il cui status giuridico non è ancora stato accertato (c.d. situazione di pre-admittance). E' proprio sulla loro condizione che il presente lavoro si focalizza maggiormente. Le detenzioni de facto degli stranieri in condizione di pre-admittance sono analizzate, nel primo capitolo, a partire dal "caso Lampedusa", descritto alla luce dell'indagine sul campo condotta dall'Autrice. Nel secondo capitolo viene ricostruito lo statuto della libertà personale dello straniero sulla base dei principi costituzionali e, nel terzo capitolo, sono analizzati i principi che informano il diritto alla libertà personale nell'ambito delle fonti sovranazionali, con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea e al sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sulla scorta dei principi indagati, nel quarto capitolo è tracciata l'evoluzione legislativa in materia di detenzione amministrativa dello straniero in Italia e, nel quinto capitolo, è approfondito il tema dei Centri dell'immigrazione e delle regole che li disciplinano. Nelle conclusioni, infine, sono tirate le fila del percorso tracciato, attraverso la valutazione degli strumenti di tutela in grado di prevenire le pratiche di privazione della libertà informali e di garantire uno standard minimo nella tutela della libertà individuale, anche nelle zone di frontiera del nostro ordinamento. ; This thesis focuses on the issue of the legality of migrants' detention immediately following disembarkation on EU shores. Under Italian practice, this phase is one of those where access to justice and legal advice are poorly protected, so that under the justification of necessity and urgency, cases of unlawful deprivation of liberty frequently take place without any legal basis and judicial review. This has been the case at the Immigration Centre located on Lampedusa Island in recent years, where under the label of 'reception' in reality migrants have been subjected to unlawful detention. As personally observed by the author, who carried out some fieldwork research within this Centre, the above situation has represented a case of arbitrary detention in breach of the principles established in the Italian Constitution and in International Conventions, in primis in the case law under the European Convention of Human Rights. This thesis builds on the Lampedusa case study with the aim of suggesting better ways to protect migrants' personal liberty. Starting from the evaluation of the general legal safeguards available in the field of immigration detention in Italy, this thesis criticizes the habeas corpus system, specifically addressed to those who are in limbo' between the arrival at the border of Europe and the determination of their individual legal status. It concludes that in Italy a migrant's right to personal liberty is undermined by the lack of legal remedies in the Italian system.
La presente indagine mira ad esaminare, in chiave innovativa, i rapporti tra l'Europa ed un reato prettamente europeo: il negazionismo. Sviluppatosi in maniera assolutamente predominante nel nostro continente, le ragioni della sua diffusione sono molteplici. Al di là della lotta a razzismo ed antisemitismo, il motivo principale va identificato nel ruolo "fondativo" che riveste la memoria dell'Olocausto in Europa, collocata nel cuore dell'universo valoriale su cui si reggono i due principali attori europei, ovverosia l'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo. La ricerca, dunque, ruota attorno a due poli tematici. Da un lato, sono state esaminate le politiche normative dell'Unione europea in materia di razzismo e xenofobia, entro cui spicca la promozione dell'incriminazione del negazionismo "allargato", cioè esteso alle condotte di negazione non solo dell'Olocausto, ma anche degli altri crimini internazionali. Dall'altro lato, l'analisi della trentennale giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia ha evidenziato come, con riguardo alle manifestazioni negazioniste, sia stato elaborato uno "statuto speciale", che si risolve nel perentorio diniego di tutela per questa categoria di opinioni, sottratte a monte all'ordinario giudizio di bilanciamento in quanto giudicate incompatibili con i valori sottesi alla CEDU. Lo scopo di questo lavoro riposa nel tentativo di individuare le interazioni tra questi due sistemi istituzionali, per interpretare una tendenza che converge con nettezza verso un incremento della repressione penale della parola. Da questo complesso intreccio di norme e principi, di hard law e soft law, sarà possibile enucleare la natura giuridica ed il contenuto delle richieste di incriminazione rivolte agli Stati membri. Una volta appurato che agli Stati è concesso di restringere il campo di applicazione del reato di negazionismo, adottando degli indici di pericolosità delle condotte, sarà analizzata la tenuta di questi "elementi opzionali del reato" alla luce dei principi penalistici di tassatività, materialità, offensività e laicità. ; The present study aims to analyse the legal treatment of the crime of denialism by the two main European actors, namely the European Union ('EU') and the European Court of Human Rights ('ECtHR'). These two systems find themselves in a delicate position that raises a need for deep investigation. They have to cherish and protect the memory of a historical event that is central to their own identity, whereas at the same time promoting the respect of fundamental rights such as freedom of speech. The first section seeks to identify the obligations stemming from the EU legal system, the institutional mandate of which is to harmonise criminal legislation of Member States by setting some basic common elements. Notably, the impact on domestic systems of the Framework Decision 2008/913/JHA on racism and xenophobia shall be assessed. The second part of the present research shall turn to the jurisprudence of the ECtHR to examine the relationship between Holocaust denial as a crime and the right to freedom of expression, with a view to deducing the principles with which States have to comply in the criminalisation of this kind of utterance. The overall goals shall be to identify: a) the interactions between these two systems; b) whether their policies on denialism may be better portrayed in terms of contrast or mutual support; c) the legal nature and content of the obligations originating for the Member States; d) whether a Europe-wide criminal prohibition on denialism appears likely to occur, whether it would be desirable and, if so, under which conditions.
La tesi di dottorato indaga il profilo della corruzione "in ambito politico". Questa tematica – quantomeno dagli anni '90 in poi – ritorna ciclicamente al centro del dibattito pubblico, in seguito ai sempre più numerosi scandali di corruzione che coinvolgono i vertici politici delle istituzioni dello Stato e che, indipendentemente dall'esito giudiziario a cui pervengono, ingenerano una situazione di grande instabilità, oltre che una crescente e complessiva sfiducia nell'operato della "rappresentanza politica". Il lavoro – dopo una breve introduzione sulla disciplina vigente dei reati contro la pubblica amministrazione – si pone il problema dell'adeguatezza dello strumentario penale vigente a trovare applicazione con riferimento a soggetti, genericamente definiti in avvio del lavoro, come ricoprenti incarico politico/elettivo. Con tale termine ci si riferisce in particolare a quegli agenti pubblici che detengono un ufficio caratterizzato, vuoi dalla particolare ampiezza de poteri correlata all'investitura popolare (parlamentari, consiglieri regionali, presidenti di Regione, sindaci), vuoi da un rapporto fiduciario con soggetti "eletti" (ministri ed assessori). Tale interrogativo è suggerito dalla comparazione con l'ordinamento tedesco dove – a differenza del codice penale italiano – non si sposa una concezione monolitica di pubblica amministrazione, ma si differenzia dall'insieme dei pubblici ufficiali (Amtsträger) i c.d. Mandatsträger, ovvero gli agenti pubblici che, essendo stati eletti, ricoprono un incarico per mandato. A quest'ultimi lo Strafgesetzbuch riserva un'autonoma figura incriminatrice di corruzione prevista dal § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern) e caratterizzata – come si mostra nel dettaglio – da elementi peculiari e da un campo di applicazione più ristretto rispetto a quello delle omologhe fattispecie destinate ai pubblici ufficiali. Questa importante scelta del legislatore tedesco – lungi dall'essere il prodotto della volontà della stessa classe politica di garantirsi un regime penalistico di favore – affonda le proprie radici in una profonda discussione dogmatica e politico-criminale che pone seri ostacoli ad una equiparazione dell'eletto con il funzionario pubblico. Si affianca all'illustrazione di questi argomenti un approfondito studio di diritto costituzionale e amministrativo italiano sulle peculiarità e le prerogative della funzione svolta dagli agenti pubblici sopramenzionati. Il lavoro dedica quindi ampio spazio all'esame dei diversi problemi applicativi cui si espone una concezione monolitica di pubblica amministrazione con specifico riguardo ai reati di corruzione. Nella parte conclusiva, in una prospettiva de jure condendo e nel paragone stretto con le scelte d'incriminazione dello Strafgesetzbuch, si esplora l'opportunità di uno statuto penale differenziato dell'attività politica, proponendo un trattamento specifico di tali soggetti dal punto di vista delle figure incriminatrici loro riservate, in modo da permettere una migliore sussunzione dei fatti a questi ascritti, che tenga effettivamente conto delle prerogative e delle peculiarità garantite dalla Costituzione alla loro funzione. ; This PhD dissertation analyzes bribery and corruption "in the political field". This subject – at least from the '90s – cyclically returns on the public debate stage, due to more and more corruption scandals involving politicians who were appointed in top Italian institutional positions. These scandals, regardless of their legal outcomes, created severe political uncertainties, as long as an increasing skepticism about representatives and their activities. After a short introduction on the current Italian regulation related to crimes against Public Administration, this work tries to address the problem of adequacy and utility of Criminal Law redress for acts committed by persons who have a political or electoral mandate. Representatives and some public servants hold an office that is characterized by very wide powers, arising from a direct relationship with the electorate (as legislative assemblies representatives – both at national and regional level – majors or Presidents of Italian Regions) or from an appointment by someone who as a a direct relationship with the electorate (e.g. Ministers or local Governments Secretaries). This adequacy and utility question comes from a Comparative Legal research, which has been performed in order to write this work taking the advantage of the German experience. Differing from Italian Law, German Bribery and Corruption Law doesn't shape Public Administration as a monolith: the StGB (Strafgesetzbuch, the German Criminal Code) distinguishes between public officers (Amtsträger) and the so called Mandatsträger, mandate representatives who have been elected. For the latter, the Strafgesetzbuch provides a very specific type of Corruption, punished under § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), which is characterized by very peculiar elements and a scope narrower than those of paragraphs punishing public officers Corruption. Beside this Comparative Legal study, this dissertation analyzes in depth the specific aspects and functions of the above mentioned mandate representatives and appointed public servants in the Italian Legal System. The research on this point has been carried out from an interdisciplinary point of view, taking into consideration Constitutional, Administrative and Criminal Law. Then, this work points out many problems arising from the Italian monolithic concept of Public Administration, in particular those related to Bribery and Corruption. Finally, in a de jure condendo perspective and benefiting from the suggestions given by the German experience, this dissertation proposes possible reforms that would introduce a different Criminal Law regulation for political activities, with specific Bribery and Corruption crimes punishing those who have an electoral mandate or have been appointed to a public office by them.
This thesis focuses on the relationship between the development of autonomous artificial intelligence systems ("AI systems") and criminal law. In particular, it deals with the following question: do the laws governing product liability adequately address the criminal liability issues of AI systems? Non-human agents, including robotics and software agents, and especially those using advanced artificial intelligence, are becoming increasingly autonomous in terms of the complexity of tasks they can perform, their potential casual impacts on the world that are unmitigated by human agents, and the diminishing ability of human agents to understand, predict or control how they operate. From a legal perspective, one of the main problems facing this technology development is the uncertain status of liability for the effects caused by artificial agents. In some cases, AI systems are capable of operating not only without the supervision of a human agent, but also without an entirely defined operational modus. As a matter of facts, robots can be programmed to be independent, to "learn" from the environment and to experiment new strategies that cannot be predicted in advance. The problem involves legal as well as philosophical implications. On 16 February 2017, the European Parliament has adopted a Resolution with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, soliciting to reflect – in relation to autonomous robots – "whether the ordinary rules on liability are sufficient or whether it calls for new principles and rules to provide clarity on the legal liability of various actors concerning responsibility for the acts and omissions of robots". The civil law has already started dealing with this problem, but the discussion is still at the beginning in the criminal law field. If an intelligent agent causes harms to individuals or property (e.g. killing or injuring a person, or destroying an asset), who should be held criminally responsible? The manufacturer, the owner or the AI system itself? The elaborate addresses the issue from the perspective of criminal liability of the manufacturer of artificial intelligence systems, through the enhancement of the traditional category of "allowed risk". The development of the theme is accompanied by examples taken from the recent diffusion of self-driving vehicles, in order to help the reader to better understand the practical implications of AI systems.
Il presente contributo raccoglie alcune riflessioni sulle implicazioni penalistiche e processual-penalistiche del recente schema di decreto legislativo attuativo della l. 19 ottobre 2017 n. 155, recante una delega per la riforma delle discipline delle crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, sono prese in considerazione sia le (non numerose) disposizioni direttamente incidenti sulla materia penale, sia alcuni fra i possibili effetti espansivi o riduttivi della responsabilità penale scaturenti dal nuovo assetto del diritto concorsuale dell'insolvenza.
La fisionomia delle pene interdittive della bancarotta fraudolenta risulta oggi profondamente modificata, rispetto all'impianto voluto dal legislatore del 1942, per effetto di un rapido susseguirsi di decisioni della Consulta e della Corte di Cassazione. L'assetto cui si è giunti non è privo di aspetti problematici e lascia aperti margini per ulteriori interventi – sia interni sia esterni al sistema del diritto penale delle procedure concorsuali – finalizzati a perseguire l'obiettivo di personalizzazione delle pene (anche accessorie), che rappresenta un segmento indispensabile del percorso di completa costituzionalizzazione dell'illecito penale.
2008/2009 ; Lo studio si prefigge di indagare come la produzione normativa comunitaria abbia influenzato il diritto penale nazionale fino a delineare i tratti di un diritto penale di matrice europea. Ai fini dell'individuazione dei rapporti intercorrenti tra i due sistemi, è stata prescelta come chiave di lettura trasversale la materia ambientale. L'introduzione mira a porre le basi dell'analisi, ripercorrendo, seppur in forma riassuntiva le tappe dell'evoluzione dell'Unione europea, sotto il profilo del progressivo ampliamento delle finalità e delle competenze della stessa: nata con finalità prevalentemente economiche, quali la creazione di un mercato unico diretto alla libera circolazione delle merci, delle persone e capitali, l'Unione espanse le sue competenze verso la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inaugurando nuove forme di cooperazione, prefissandosi finalità politiche generali e servendosi per questi fini di un solido quadro istituzionale. Al progresso economico e sociale, alla creazione di uno spazio senza frontiere interne ed ad un'unione monetaria si affiancò la prospettiva di una politica estera di sicurezza e di difesa comune, di una tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri, mediante una cittadinanza comune dell'Unione, nonché di una cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. A fianco delle politiche comunitarie (primo pilastro) attuate per mezzo di una cessione di sovranità dei singoli Stati a vantaggio delle Istituzioni europee, sorsero nuove forme di cooperazione, di natura intergovernativa, in materia di politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro) e di giustizia e affari interni (terzo pilastro), poi mutata in cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale. La nascita e l'espansione delle Comunità Europee fece emergere, svilupparsi ed affermarsi una serie di beni giuridici meritevoli di tutela su più livelli, a carattere nazionale e sovranazionale. Se ne distinguono principalmente due categorie: i beni "istituzionali", c.d. comunitari, strettamente funzionali all'esistenza dell'Unione ed allo svolgimento dei compiti ad essa connessi, ed i beni "satellite" rispetto ai precedenti, c.d. di estensione comunitaria, originariamente tutelati dagli ordinamenti nazionali e solo recentemente attratti nei piani di tutela comunitaria, con la caratteristica di essere beni "normativi" e connessi ad un sistema giuridico di riferimento ma destinatari di una tutela integrata da parte del diritto comunitario derivato. Trova poi posto una nuova categoria di beni, nascenti dalla regolamentazione comunitaria e comprendente i diritti derivanti dalla cittadinanza comunitaria, il diritto di circolazione e soggiorno, nonché la tutela del consumatore e dell'ambiente. La domanda di tutela dei beni di rilevanza comunitaria si trasforma inevitabilmente in una richiesta di intervento effettivo che comprende, in base ad una valutazione qualitativa, di sussidiarietà, di meritevolezza della pena e di necessità della stessa, anche ipotesi di tutela penale. Infatti, la "necessità di pena" in queste ipotesi deve essere intesa quale necessità di pena sovranazionale, ai fini di evitare un inefficace e disarmonico intervento rimesso agli Stati. Un tanto ha portato nel corso degli anni ad una europeizzazione dei diritti penali nazionali, vincolando le scelte dei legislatori interni in ordine ai comportamenti da sanzionare, alla natura ed alla misura della sanzione, nonché alla prospettiva di un diritto penale europeo, che conferisse all'Unione, e poi anche alla Comunità, un effettivo e diretto potere di intervento. Ne è esempio il bene ambiente che si caratterizza per una significativa "bidimensionalità", possedendo rilevanza nazionale e sovranazionale e rientrando peraltro tra quei beni di rilevanza comunitaria per cui si richiede una efficace ed uniforme tutela. L'interesse giuridico in questa direzione si rinviene nella comunanza dei tipi di condotte illecite che pongono in pericolo o ledono il bene giuridico tutelato. Tali condotte sono la fonte dei c.d. spillowers o effetti transnazionali, eventi in senso naturalistico o giuridico che si riverberano all'interno dei paesi della Comunità Europea, senza che operino barriere politico-geografiche di sorta. Le conseguenze fisiche ed economiche che una tale criminalità transnazionale porta con sè rende necessario un intervento comunitario, non risultando invece efficace né possibile l'intervento del singolo Stato membro. E' per tali motivi che il diritto ambientale ha avuto anche storicamente una dimensione in primis internazionale ed europea e solo successivamente nazionale. La tutela ambientale ha rappresentato una costante dell'azione della Comunità che ha consentito una progressione verso la normativizzazione in materia ambientale, inizialmente attraverso convenzioni, decisioni quadro, regolamenti e direttive, poi in misura sempre più vincolante a livello dei Trattati, divenendo con il Trattato di Maastricht politica fondamentale dell'Unione e con Amsterdam un valore autonomo, indipendente dalle scelte economiche. L'interesse crescente a livello europeo e comunitario ha contribuito all'implementazione e all'armonizzazione delle normative nazionali, destinatarie degli impulsi di sensibilizzazione e di orientamento verso obiettivi comuni di tutela. La normativa interna ne ha subito gli influssi, presentando fattispecie costruite tramite il rinvio, in forma definitoria o di completamento, di norme extrapenali di derivazione comunitaria. Un tale meccanismo normativo, pur consentendo un agevole mutamento della norma penale, ha posto di fronte a problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, le Corti nazionali ed europee. L'influenza comunitaria si è fatta ancora più evidente nella misura in cui le Istituzioni europee hanno formulato una specifica domanda di criminalizzazione, nella formulazione del precetto e della sanzione, aprendo il varco alla prospettiva di un vero e proprio diritto penale europeo. Sotto queste premesse, il primo capitolo si propone di indagare se, nonostante l'assenza di un'affermazione sulla potestà punitiva comunitaria possa esistere un'influenza dell'attività normativa delle Istituzioni europee nella formazione del precetto e della sanzione penale. Si prendono le mosse dall'attività di una cooperazione giudiziaria in materia penale", attuata attraverso "posizioni comuni" ed "azioni comuni" e la cooperazione in materia penale, nell'ambito, c.d. Terzo pilastro, che, seppure distinto da quello propriamente comunitario, rientra a pieno titolo nelle competenze dell'Unione europea. Gli strumenti del terzo pilastro sono espressivi di un sistema misto, lasciando ad ogni singolo Stato un ulteriore livello di discrezionalità sia nella fase della firma e della ratifica, con riserve o eccezioni, sia nella fase successiva alla sua adesione, consentendo la scelta di mezzi funzionali al raggiungimento del risultato, e rispettando così il principio di riserva di legge e di sovranità nazionale. Ma gli strumenti utilizzati, la mancanza di diretta efficacia degli stessi, la discrezionalità nella fase attuativa e il carattere facoltativo della competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia, hanno reso progressivamente necessario, o quantomeno auspicabile, nelle materie comunitarie in senso proprio, un intervento più cogente, con capacità di penetrazione nell'ordinamento interno e prerogative giurisdizionali affidate alla Corte di Giustizia, azionabile solo con gli strumenti del primo pilastro. Si ripercorrono, dunque, le tappe essenziali in base alle quali viene affermato e riconosciuto il principio di prevalenza dell'ordinamento comunitario, al quale, neppure il diritto penale, con la sua forza di resistenza, risulta impermeabile. Si è di fronte a due ordinamenti coordinati ma autonomi e separati per cui l'ordinamento comunitario è considerato come integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, con la conseguente impossibilità per gli Stati membri di far prevalere contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore. Vi è dunque una modifica de facto dell'assetto costituzionale delle fonti del diritto, risultando una ritrazione degli ambiti normativi di pertinenza dell'ordinamento interno ed una contestuale affermazione di alcuni ambiti propri invece dell'ordinamento comunitario. La prevalenza del diritto comunitario deve però conciliarsi con il principio di legalità in quanto la valenza garantistica del principio, derivante dall'attribuzione all'organo democraticamente eletto del potere di individuare le condotte da sottoporre a pena, non risulta adeguatamente rispettata dall'attribuzione di una potestà penale ad un'entità, quale la Comunità, il cui assetto istituzionale ed operativo non soddisfa a pieno i criteri di democraticità e rappresentatività che tale potestà esige. Dal punto di vista nazionale, il mancato rispetto del principio di legalità, sotto l'aspetto della riserva di legge e di quello della determinatezza si pone come ostacolo primo all'applicazione diretta delle norme comunitarie al fine di comminare una sanzione penale: la potestà punitiva è sempre stata soggetta al rispetto dei limiti del principio di legalità nelle forme della riserva di legge e tassatività e non può cedere neppure di fronte agli interventi normativi diretti o riflessi della Comunità. La conclusione che sembra soddisfare tutte le istanze e conciliare le problematiche nascenti dall'incontro dei due sistemi punitivi, deve ricercarsi in una tutela mediata degli interessi, assicurata tramite l'intervento dell'apparato sanzionatorio degli Stati membri. Infatti, le fisiologiche lacune di tutela dell'ordinamento comunitario che appare sprovvisto di autonomi strumenti di tutela idonei ad assicurare il corretto funzionamento risultano colmate dal ricorso alle risorse sanzionatorie degli Stati membri che vengono chiamati a mettere il proprio sistema giuridico al servizio delle esigenze di tutela degli interessi dell'ente sovranazionale. Il diritto penale subisce, dunque, alla pari di tutti gli altri settori normativi, gli effetti scaturenti dal processo di integrazione europea fondanti sul principio di prevalenza e diretta efficacia del diritto comunitario. Allo stato attuale, ciò che può essere definito come diritto penale europeo, dunque, è caratterizzato "dall'incontro tra il principio di prevalenza del diritto comunitario e quello di riserva di legge del diritto penale, che determina un universo giuridico paradossale, composto per un verso da norme, quelle comunitarie, prevalenti ma incompetenti e per altro verso da altre norme, quelle penali nazionali, competenti in via esclusiva ma subordinate alle prime". Ad una domanda espressa del diritto comunitario a tutela dei beni creati dalle sue attività, deve corrispondere un'offerta di tutela del legislatore nazionale, formando in tal modo un diritto penale comunitario risultante dalla stratificazione di più livelli normativi. Nonostante le problematiche sottese all'intervento penalistico, non si può negare come si sia attuata una progressiva armonizzazione delle sanzioni nel quadro europeo, in seno alle organizzazioni internazionali, nell'ambito del terzo pilastro e dunque, nella sede comunitaria. In questo ambito la prima armonizzazione è avvenuta ad opera dell'attività creatrice della giurisprudenza, e solo successivamente a livello normativo. La Corte ha incrementato la domanda di tutela fino a giungere, non solo alla richiesta di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ma anche di natura penale. La rivoluzionaria sentenza del 13 settembre 2005 ha legittimato, infatti, una competenza normativa comunitaria in materia penale, prevedendo la possibilità di una domanda esplicita di tutela penale per mezzo di direttive. L'assenza di una specifica indicazione in merito alla scelta del contenuto delle prescrizioni penali ha lasciato che si sviluppasse, in seno alla Commissione, l'idea che la Comunità potesse giungere fino ad indicare misura e specie delle sanzioni, vincolando il legislatore nazionale in limiti edittali predeterminati. E' però la Corte di Giustizia, in una successiva statuizione a chiarire il punto e specificare che il contenuto delle direttive oltre a segnalare agli Stati l'opzione della tutela penale in talune materie di rilevanza comunitaria, ed a descrivere i requisiti costitutivi delle fattispecie incriminatrici, garantendo uno standard di tutela penale, non possa giungere a stabilire la tipologia delle sanzioni penali e i correlativi minimi e massimi edittali. Riassumendo la questione ai minimi termini si può affermare che l'Unione europea diviene definitivamente competente a svolgere il giudizio di necessità di pena, ma non ad esercitare la potestà punitiva, concezione accolta anche dal neonato Trattato di Lisbona. Il secondo capitolo si occupa quindi di indagare quale sia la risposta nazionale a fronte della domanda operata in sede comunitaria e dunque di delineare quali mutamenti operino a livello normativo penale. Si distingue a tal proposito tra l'influenza diretta e l'influenza riflessa. La prima consiste in quegli obblighi di criminalizzazione espressa a cui l'ordinamento ha dato ingresso solo recentemente al fine di tutelare beni ed interessi riconducibili alla Comunità europea, con provvedimenti vincolanti e precisi. L'attività normativa comunitaria così strutturata condurrebbe alla creazione di vere e proprie norme incriminatrici e disposizioni sanzionatorie di produzione sovranazionale direttamente applicabili nell'ordinamento interno. Si è già sottolineato come questo rappresenti però il punto più problematico, nell'affidare ad Istituzioni non democraticamente elette il potere punitivo, tradizionalmente detenuto dallo Stato nazionale. Si ritiene che possa ricomprendersi nell'influenza lato sensu diretta anche quell'attività normativa di natura comunitaria che si concretizza in obblighi di criminalizzazione, sia a livello del precetto che della sanzione, contenute in atti vincolanti, seppur non direttamente efficaci. Le ipotesi di influenza riflessa, invece, indicano tutte quelle interferenze che non sono perseguite come scopo primario dal diritto comunitario ma che ugualmente si producono, senza alcun intervento dei legislatori nazionali, in forza del normale incontro del diritto sovranazionale col diritto penale interno. Il fondamento dell'efficacia riflessa è da rinvenire nel principio di preminenza del diritto comunitario secondo cui "le disposizioni del Trattato e gli atti delle Istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei rapporti col diritto interno di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, nonchè di impedire la valida formazione di atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie". Spetterà, dunque, a qualsiasi giudice nazionale "applicare integralmente il diritto comunitario e tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore, sia successiva alla norma comunitaria". Il primo tipo di influenza riflessa del diritto comunitario è rappresentato dall'influenza c.d. interpretativa che, proprio in forza del principio del primato del diritto comunitario, comporta che il diritto interno debba essere interpretato conformemente alle fonti comunitarie: il giudice, dunque, ravvisato un contrasto tra norme nazionali e disposizioni comunitarie ha la facoltà di risolverlo, ricercando un'interpretazione comunitariamente conforme della norma nazionale senza giungere alla disapplicazione della stessa. Il secondo aspetto di incidenza riflessa del diritto comunitario sul diritto penale è da rinvenirsi negli elementi normativi della fattispecie. Vi è, infatti, l'ipotesi che le norme extrapenali che integrano la fattispecie punitiva nazionale siano norme comunitarie, antecedenti o successive alla norma nazionale: in tal modo la normativa interna subisce un processo di influenza comunitaria in forza della definizione degli elementi normativi da parte della norma sovranazionale. La normativa comunitaria, sostituendosi o integrando la normativa extrapenale richiamata ai fini definitori può determinare una diversa estensione dell'incriminazione. La forma maggiormente incisiva di influenza è operata in forza dell'integrazione ad opera della fonte comunitaria che, a fronte della tecnica del rinvio, completa con elementi specializzanti il precetto nazionale. Nell'ambito degli effetti riflessi del diritto comunitario, l'intervento maggiormente incisivo sul diritto interno è esercitato dall'influenza disapplicatrice, promanante da un'incompatibilità a livello normativo tra diritto interno e diritto comunitario. In forza del principio di prevalenza dell'ordinamento comunitario sull'ordinamento interno, è ormai consolidato che le norme interne, e, dunque, anche le fattispecie penali, debbano essere disapplicate se in contrasto con gli atti comunitari, dotati dei requisiti di efficacia diretta e di diretta applicabilità. In presenza di due norme contemporaneamente applicabili ed in contrasto tra di loro, il giudice nazionale dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna contrastante così operando una vera e propria modifica dell'ambito del penalmente rilevante. La disapplicazione produce, pertanto, il risultato di riplasmare e comprimere in maniera significativa gli ambiti del penalmente rilevante. Il contrasto della norma interna può derivare dall'incompatibilità con norme o principi, espliciti o impliciti, a carattere generale, con fonte nel diritto comunitario primario, sia con disposizioni più o meno specifiche, contenute in atti di diritto comunitario derivato, quali regolamenti e direttive chiare, precise, dettagliate e incondizionate. La disapplicazione può coinvolgere il precetto o la relativa sanzione e può essere di carattere totale, causando un'integrale inapplicabilità della fattispecie, o parziale, comportando l'incompatibilità solo di alcune fattispecie o soluzioni sanzionatorie. Ed ancora, la disapplicazione può produrre effetti riduttivi o espansivi del penalmente rilevante: nel primo caso la norma sovranazionale che riconosce un diritto, una facoltà legittima al cittadino, opera come esimente, riducendo l'area di applicazione della fattispecie sanzionatoria, diversa è l'ipotesi in cui l'influenza, ancora discussa su tal punto dell'ordinamento comunitario, comporti un'espansione dei comportamenti penalmente rilevanti. Più problematici risultano quelli che autorevole dottrina definisce "conflitti triadici" ove una norma nazionale in attuazione di un principio comunitario sia sostituita da una successiva norma nazionale più favorevole ma in contrasto con gli obblighi comunitari. Il contrasto tra la norma comunitaria e la norma nazionale sopravvenuta ha come effetto, in queste ipotesi, di provocare l'applicazione di un'altra norma nazionale e non la diretta applicazione della norma comunitaria, sprovvista di effetti diretti. Il terzo capitolo giunge infine al fulcro del problema trattando la materia ambientale come il fil rouge che consente di ripercorrere l'evoluzione del diritto penale europeo ed indagare sulle prospettive di un possibile intervento penale da parte degli organi comunitari. L'intervento europeo, proprio per la trasversalità della materia ambientale, si è manifestato con differenti intensità: a seconda dello strumento normativo prescelto è variata la discrezionalità lasciata agli Stati nell'attuazione delle previsioni comunitarie. La normativa europea ha, quindi, interessato anche il diritto penale nazionale, nell'ambito della costruzione della fattispecie ambientale, operando in chiave sanzionatoria di condotte definite altrove. La fonte sovranazionale, sia pure a mezzo del legislatore nazionale, contribuisce a delineare il nucleo di disvalore della fattispecie, in particolare quella ambientale eterointegrata da fonti di natura tecnicistica, e pertanto costantemente soggetta ai mutamenti normativi ed alle indicazioni delle Istituzioni comunitarie. Un tanto ha condotto ben presto ad affrontare numerosi problemi interpretativi, di compatibilità tra norme così ad evidenziare la costante incidenza degli effetti riflessi esercitati dal diritto comunitario sul diritto nazionale. Infine, di primario interesse, anche in un'ottica de iure condendo, sono gli effetti diretti, progressivamente più incisivi, che a partire dal perseguimento della finalità di armonizzazione dei sistemi penali con gli strumenti del terzo pilastro, hanno aperto un varco ad un sistema di tutela rafforzato a livello strettamente comunitario degli illeciti connessi alla protezione dell'ambiente. Si può legittimamente affermare che i più significativi passi per un'armonizzazione dei diritti penali nazionali, e per la creazione di un diritto penale europeo abbiano riguardato proprio la materia ambientale. La questione ambientale, quindi, è divenuta non solo punto cruciale della politica economica, ma ha segnato il dibattito istituzionale sulle competenze dei pilastri comunitari e sull'eventuale legittimazione al ricorso degli strumenti comunitari anche in campo penale. Nell'ambito degli effetti che l'ordinamento comunitario ha esercitato nel diritto interno in materia ambientale, deve aversi riguardo alla complicata evoluzione normativa e giurisprudenziale della definizione di rifiuto, fulcro della specifica disciplina di settore e di numerosissimi atti normativi che ad essa rinviano o che la presuppongono. Infatti, proprio in tema di rifiuti, vi è stata una delle prime concretizzazioni dell'esigenza di armonizzazione in materia ambientale, dettata dalla potenziale attitudine offensiva degli stessi, nei confronti dell'ambiente e della salute umana, in assenza di un apparato normativo che consentisse di disciplinarne la gestione e lo smaltimento finale. La delimitazione dei confini della nozione di rifiuto si rivela particolarmente determinante in quanto condiziona e determina l'operatività di tutta la normativa in materia, nonché l'efficacia della stessa, risultando nozione di riferimento dell'intero sistema giuridico di protezione ambientale. Il concetto di rifiuto concorre alla determinazione dell'illiceità penale delle condotte, delimitando, nel suo espandersi e comprimersi, i confini della protezione, in campo amministrativo e penale, dei beni ambientali. Accanto al meccanismo di influenza riflessa, è da ravvisare come in materia ambientale si sia sviluppata l'evoluzione di un possibile diritto penale europeo, e dunque di una esplicita influenza dell'ordinamento sovrannazionale nelle scelte di criminalizzazione nazionali. L'occasione di contrasto deve rinvenirsi nell'annullamento da parte della Corte di Giustizia della decisione quadro, adottata dal Consiglio il 27 gennaio 2003, sul presupposto che la Comunità ha un potere di armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri in tutte le materie nelle quali esista già una normativa comunitaria di settore extrapenale: i provvedimenti in materia penale possono pertanto essere adottati in ambito comunitario ove strumentali ad assicurare una maggiore efficacia alle politiche comunitarie. La competenza penale e la possibilità di istituire un espresso obbligo diretto di criminalizzazione comunitaria, si spostano dal terzo al primo pilastro in quelle materie di evidente interesse comunitario, quali appunto la tutela ambientale. L'argomento ha portata rivoluzionaria nella misura in cui indirettamente apre il varco al riconoscimento di una competenza "generale" della Comunità in funzione del ravvicinamento delle legislazioni di carattere penale, laddove questo miri all'effettività del diritto comunitario, minacciato da gravi violazioni. La decisione riconosce il potere alle Istituzioni comunitarie, sottraendolo ai settori di cooperazione intergovernativa, di obbligare gli Stati ad introdurre sanzioni penali armonizzate, proporzionali, effettive e dissuasive in risposta alle violazioni gravi delle proprie disposizioni. Non solo, dunque, viene riconosciuto alla Comunità un potere di incriminazione attraverso direttive, ma è altresì legittimato un ampio ricorso agli strumenti normativi del diritto comunitario classico, con un corrispondente ed inevitabile declino degli ambiti di operatività del terzo pilastro, per l'armonizzazione delle norme penali interne agli ordinamenti nazionali nelle materie rientranti nelle competenze comunitarie, provocando una conseguente comunitarizzazione delle misure volte a fissare gli elementi minimi delle fattispecie incriminatrici e delle correlative sanzioni. Pochi anni dopo la Corte ha ridimensionato in modo significativo il dictum della precedente statuizione, negando alla Comunità il potere di definire la tipologia e la misura delle pene attraverso atti normativi vincolanti: alle direttive compete la facoltà di obbligare gli Stati a garantire uno standard di tutela penale in taluni settori, attraverso l'apprestamento di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, senza avere la facoltà di vincolare la scelta del legislatore nazionale in relazione alla species ed al quantum. La decisione, seppur di compromesso segna un punto di volta nel riconoscere l'incidenza effettiva del diritto comunitario sul diritto penale: il divieto di indicare le sanzioni è limitato alle direttive, lasciando invece alle decisioni quadro la possibilità di prescrivere il quantum delle sanzioni penali da adottare a livello nazionale per il perseguimento degli obiettivi comunitari, vincolando le scelte nazionali. Dal punto di vista degli obiettivi di criminalizzazione, non viene pertanto superata la frammentazione tra precetto e sanzione, permanendo, a causa della persistente resistenza degli Stati membri a detenere la potestà punitiva in materia penale, una divisione tra il momento precettivo, deferito alle istituzioni comunitarie, e quello sanzionatorio, di competenza nazionale. Le due statuizioni trovano la loro applicazione pratica, proprio nella direttiva 2008/99 sui reati ambientali risultando terreno di sintesi tra le spinte espansionistiche provenienti dalla Commissione e quelle conservatrici del Consiglio, nonché luogo di mediazione tra i diversi modelli di incriminazione degli ordinamenti nazionali, fornendo un minimo comune denominatore di tutela di fonte sovranazionale. Si è così configurato un sistema multilivello ove i legislatori nazionali sono condizionati nel loro potere discrezionale dalle indicazioni formalizzate dalle Istituzioni comunitarie. Dal punto di vista funzionale, l'obiettivo della direttiva è quello di ottenere che gli Stati membri introducano nel diritto penale disposizioni che possano garantire un adeguato livello di tutela ambientale. La direttiva presenta rilevanti elementi di novità, in primis appunto per gli obblighi formali di penalizzazione imposti, nell'ambito del primo pilastro . Il Trattato di Lisbona accoglie sotto alcuni aspetti l'evoluzione giurisprudenziale della Corte ma non ne sviluppa le problematiche in modo soddisfacente, deludendo le aspettative in merito al riconoscimento di una vera e propria potestà punitiva comunitaria. Il Trattato seleziona, come si è visto, tre ambiti di intervento per le direttive a contenuto penale per i fenomeni criminali tassativamente indicati al par. 1 dell'art. 83, per i fenomeni criminali diversi da quelli tassativamente elencati, per i quali occorre una decisione del Consiglio adottata all'unanimità e previa approvazione del Parlamento, ed in tutti i casi in cui la fissazione di norme minime su reati e pene risulti indispensabile per dare efficace attuazione alle politiche comunitarie, per i settori già oggetto di armonizzazione (art. 83 par. 2). L'ambiente, pur avendo avuto un ruolo nevralgico nell'evoluzione della competenza penale, e risultando oggetto di una incrementata tutela nel Trattato, non compare tra le materie tassativamente elencate, riscontrando un'evidente battuta d'arresto, deferendo inevitabilmente l'individuazione delle linee evolutive all'attività giurisprudenziale. Il quarto capitolo, infine, si ripropone di evidenziare le prospettive di un possibile penale europeo, unificato o quantomeno armonizzato, partendo dai pregressi tentativi di codificazione, quali il Corpus Juris, gli Europa delikte, il progetto alternativo, ed infine la Costituzione europea. I tentativi di armonizzazione e unificazione sopra citati hanno costituito banco di prova per un diritto penale europeo, seppur settoriale, ponendo, nell'esame dei pregi e dei limiti dei diversi progetti, le basi per un nuovo intervento sovrannazionale più mirato. La prospettiva che si deve prendere in considerazione al momento non riguarda solamente la possibile concretizzazione dei progetti qui delineati, quanto piuttosto l'esigenza che tale unificazione ed armonizzazione si spinga verso differenti ed ulteriori settori che progressivamente hanno acquisito una rilevanza comunitaria. I beni istituzionali della pubblica funzione europea, la moneta unica, gli interessi finanziari dell'Unione nonché l'ambiente possono già essere considerati, ad esempio, come un nucleo, condiviso, di interessi sovrannazionali per i quali sussistono in capo agli ordinamenti nazionali penetranti obblighi di tutela penale. Anche in ordine a tali beni si dovrebbero prospettare dei micro-sistemi di tutela penale ulteriore e sovraordinati che, proprio in ragione del carattere settoriale, pur rispettando le identità nazionali, si imporrebbero alla normativa nazionale, sostituendola o integrandola, nei settori di competenza. La finalità auspicata sarebbe quella di giungere ad una "mise en compatibilité" degli interventi nazionali con quelli sovrannazionali in determinati settori, diretta ad instaurare un "pluralisme juridique ordonnè" ed a garantire la coesistenza di una pluralità di norme di natura e valenza differenti, regolata da un sistema di criteri ordinatori ispirati alla flessibilità ed alla complessità che consentano di tradurre le inevitabili interferenze ed i reciproci rinvii da un ordinamento istituzionale all'altro. La politica criminale europea dovrebbe, dunque, risultare come un sistema misto e graduato su diversi livelli di incidenza, con forme di normazione sovrannazionale direttamente vincolante, per quei beni che risultino meritevoli e necessitanti una tutela penale esaustivamente definita a livello sovrannazionale ed, invece, forme di normazione armonizzatrice di diversa intensità sui sistemi nazionali, nel caso di beni di interesse comune o di beni sovrannazionali non necessitanti la predisposizione di una tutela accentrata e unificata a livello sovrannazionale. Sarebbe necessario, piuttosto, a tal fine far ricorso ad alcuni principi generali in materia penale che possano ispirare l'intero ordinamento sovrannazionale, chiamati ad orientare, vincolandoli, gli interventi europei di penalizzazione diretta e di armonizzazione, nonché le misure nazionali di tutela ed assicurare una coerenza complessiva della politica criminale europea. In tale prospettiva gioca un ruolo di prim'ordine la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione in quanto referente primario dei valori fondanti l'Unione e dunque, per ciò stesso, condivisi. La formalizzazione dei principi ivi contenuti, in particolare di quelli relativi alla materia penale potrebbe fornire la base per costituire una teoria generale dell'intervento penale, quale consacrazione e concretizzazione a livello sovrannazionale di quel patrimonio comune di ideali e tradizioni politiche, di rispetto delle libertà e di preminenza del diritto. La prospettiva più realistica, nel breve periodo è proprio quella di procedere ad un'unificazione ed un'armonizzazione riguardo a beni e interessi condivisi, lasciando un margine di discrezionalità al legislatore nazionale. Prendendo le mosse dal Trattato di Lisbona, non si può escludere, invece, come, accanto alle misure di armonizzazione fin ora attuate col tramite delle direttive, vi possa essere la prospettiva sul lungo periodo della creazione di un diritto penale di tipo federale, accanto ai codici penali nazionali, demandando alla Comunità la definizione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in alcune determinate materie in sfere di criminalità particolarmente grave. Allo stato, quindi, si può ritenere che vi sia stata un'opera visibile di armonizzazione, anche a livello normativo, evolutasi nella scelta degli strumenti del primo pilastro, maggiormente vincolanti, e nelle materie da sottoporre a tutela. Ne abbiamo l'esempio visibile in materia ambientale con tre direttive in settori differenti che hanno imposto norme minime, definizioni, fattispecie incriminatorie e obblighi di penalizzazione, proprio accogliendo i presupposti di una normativa comunitaria settoriale. Il riscontro a livello nazionale, che si attende in tempi brevi, dovrebbe portare ad una chiarificazione, seppur parziale, del diritto interno ambientale, introducendo modifiche in linea con gli standards europei e consentendo, anche a livello processuale "di usare efficaci metodi di indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri". E' indiscutibile come il diritto penale non sia più una materia riservata in modo esclusivo al legislatore di ciascuno Stato membro, e si stiano delineando dei campi di azione in cui il diritto europeo può concorrere alla effettiva configurazione del sistema penale nazionale. ; XXII Ciclo ; 1981