Codice di cooperazione giudiziaria penale dell'Unione europea
In: Codici dell'Unione europea 1
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In: Codici dell'Unione europea 1
In: Europa Europe: rivista bimestrale, Band 10, Heft 4, S. 98-106
In: Diritto e processo penale oggi 3
La tesi di dottorato affronta le linee evolutive della cooperazione giudiziaria in materia penale onde cogliere un percorso che, dalla nascita del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, porta all'affermazione di un rapporto di cointeressenza tra il menzionato principio e il ravvicinamento delle discipline nazionali relative alle garanzie e ai diritti del soggetto coinvolto, quale imputato o indagato, nel procedimento penale. Nella menzionata tesi, infatti, si evidenzia l'emersione di una crescente attenzione delle istituzioni europee nei confronti dei diritti della persona nel processo penale; un'attenzione che, invero, affonda le sue radici nei limiti dei primi interventi normativi dell'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria penale. In un primo momento, infatti, all'indomani del noto vertice di Tampere del 1999, l'azione delle istituzioni europee si dirige verso l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie: il citato principio, divenuto- proprio in occasione del menzionato Consiglio europeo- il fondamento della cooperazione giudiziaria penale, si basa sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri nei rispettivi ordinamenti; l'esistenza di una reciproca fiducia tra i paesi europei avrebbe dovuto permettere la libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri dell'Unione. In realtà l'esperienza della prima, oltreché più nota, applicazione del principio del reciproco riconoscimento dimostra come la menzionata fiducia reciproca tra gli Stati membri non possa essere puramente e semplicemente proclamata, quasi come un dogma: la possibilità che gli ordinamenti nazionali considerino le decisioni giudiziarie degli altri Stati membri come equivalenti alle proprie impone un certo ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La vicenda della "decisione quadro del Consiglio sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra gli Stati membri" e del relativo recepimento sul piano interno, rappresenta un esempio emblematico di come la reciproca fiducia non possa essere presunta, ma debba essere costruita e di come l'assenza di un armonizzazione delle legislazioni nazionali possa, talvolta, tradursi in un ostacolo al funzionamento del reciproco riconoscimento. Nella tesi di dottorato vengono esaminate, pertanto, le forti resistenze manifestate dal nostro legislatore nei confronti della decisione quadro 2002/584/GAI. La legge 69/2005 e i suoi numerosi esempi di scollamento rispetto ai contenuti della decisione quadro lasciano trasparire chiaramente - nonostante i successivi interventi correttivi operati dalla giurisprudenza di legittimità- il timore, che mediante il riconoscimento delle decisioni giudiziarie le garanzie e i diritti dell'individuo, previsti dal sistema processuale interno, possano essere sacrificati. La vicenda del MAE mette in discussione il funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e l'esistenza di una dogmatica fiducia reciproca tra gli Stati membri. Probabilmente, sono proprio le valutazioni a consuntivo di tale esperienza a determinare un mutamento di prospettiva nell'attività delle istituzioni europee. In un contesto istituzionale riformato dal trattato di Lisbona, vedono la luce il Programma di Stoccolma e la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali. Tali documenti programmatici sono la chiara manifestazione di una nuova acquisita consapevolezza in capo alle istituzioni eurounitarie: viene chiaramente affermata la necessità di dar vita a un processo di armonizzazione delle legislazioni processuali nazionali, volto a rafforzare quella reciproca fiducia necessaria al funzionamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie; una reciproca fiducia che non può presumersi ma che deve essere costruita. Sulla base dei menzionati documenti vengono adottate le prime direttive in materia di diritti processuali. Le direttive, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, oggetto di indagine nella seconda parte della presente tesi di dottorato, contribuiscono a rafforzare, attraverso la predisposizione di norme minime comuni, la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Ancorchè connessa al più volte citato rafforzamento del principio del reciproco riconoscimento, l'adozione delle direttive citate rivela anche una rinnovata attenzione dell'Unione nei confronti dei diritti processuali della persona. Le direttive contengono norme minime comuni in materia di diritti e garanzie processuali nel procedimento penale, alle quali deve conformarsi il legislatore nazionale. La seconda parte della tesi di dottorato affronta, pertanto, i contenuti delle due direttive sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nel tentativo di cogliere le possibili ripercussioni delle norme europee sulla disciplina interna.
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La tesi è uno studio articolato in tre capitoli sul processo di integrazione europea e sulle sue ripercussioni sugli sviluppi della criminalità in senso transfrontaliero. Partendo dal presupposto che i primi successi conseguiti in ambito comunitario in tema di realizzazione delle quattro libertà fondamentali – libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone - hanno comportato una crescita esponenziale del crimine transnazionale, in essa sono stati analizzati i rimedi e presidi apprestati in ambito comunitario per far fronte all'espansione di tale fenomeno. Nella prima parte del lavoro sono stati analizzati i passi compiuti in ambito comunitario per la creazione di uno spazio geografico e giuridico comune, obiettivo della Comunità economica europea fin dalla sua costituzione. A tal fine a partire dall'Atto Unico europeo del 1986 sono stati analizzati i trattati istitutivi delle Comunità europee nella parte in cui la loro analisi risultava necessaria al fine di comprendere i progressi compiuti in tema di integrazione europea. Si è insistito, dunque, sul trattato di Maastricht con il quale la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale viene inclusa al titolo VI come questione di interesse comune per gli Stati membri dell'Unione europea. È stato poi analizzato il successivo trattato di Amsterdam con il quale vengono precisati gli obiettivi, segnatamente alla lotta contro la criminalità, mentre la cooperazione giudiziaria in materia civile è associata alla libera circolazione delle persone nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea e così via fino al Trattato di Lisbona che tra le novità più rilevanti riporta, senza ombra di dubbio l'inserimento della CEDU nel trattato istitutivo. Centrale la questione della protezione anche penale dei beni giuridici della Comunità Europea, unitamente agli effetti diretti e riflessi che il diritto comunitario produce sui sistemi nazionali che ha fatto si che la materia della cooperazione giudiziaria in campo penale si ponesse al centro dell'attenzione giuridica soprattutto con riferimento al fondamento di siffatte competenze ed alle condizioni di legittimità di dette attribuzioni, questione che si pone soprattutto in considerazione dell'assenza di una consacrazione, mediante un'espressa previsione all'interno Trattati istitutivi delle Comunità Europee, di una competenza penale dell'Unione Europea. Quanto sopra, unitamente all'espansione del crimine transnazionale ha fatto emergere la necessità di riforma dei ormai desueti meccanismi di cooperazione politica. In tale ottica sono stati analizzati i principali risultati raggiunti in tema di armonizzazione processuale, vedasi il mandato di arresto europeo e quello di ricerca delle prove all'estero. Attraverso soluzioni non poco articolate la Corte ha ridefinito i rapporti tra diritti penali nazionali ed ordinamento comunitario facendo tramontare l'idea dell'intoccabilità dei diritti penali nazionali, in primis facendo leva sulla possibilità/necessità di fare ricorso alle risorse sanzionatorie nazionali anche a tutela dei beni giuridici comunitari. La casistica è ampia ma il filo conduttore unico, la Corte partendo dal presupposto che il silenzio dei trattati istitutivi non stia a significare una rinuncia alla risposta sanzionatoria, conclude per la scelta in favore di un sistema di tutela mediata degli interessi comunitari. Attraverso una lettura critica della giurisprudenza Costituzionale italiana e di quella della Corte di Giustizia sono stati ricostruiti in rapporti tra il diritto comunitario ed il diritto nazionale, distinguendo tale rapporto da quello sussistente tra la normativa di provenienza CEDU, che per il penalista è l'ambito maggiormente interessante ed i diritti nazionali. In ultimo, ed al fine di dare immediata evidenza dei risultati raggiunti e delle difficoltà che invece permangono in tema di armonizzazione processuale si è analizzato il regime di circolazione della prova penale con riferimento all'ambito comunitario ed al mandato europeo di ricerca delle prove, ciò in conformità con l'obiettivo principale del presente elaborato ovvero di indagare in ordine alle attuali difficoltà di realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, valutando il possibile suggerimento di soluzioni alternative.
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In: Sistemi giuridici
Viene esaminata la competenza dell'Unione europea in tema di cooperazione giudiziaria in materia civile, disciplinata dagli artt. 67 e 81 TFUE, definendo l'ambito di applicazione di tale competenza, anche sul piano esterno, nonché i profili istituzionali e le modalità di attuazione di questa politica dell'Unione; vengono altresì illustrati i valori perseguiti, sulla base delle indicazioni dei Trattati, nell'ambito di tale cooperazione.
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In: Logiche culturali e diritti
In: Italian Political Science Review: Rivista italiana di scienza politica, Band 35, Heft 3, S. 469-493
ISSN: 0048-8402
Administrative twinning projects are one of the instruments used by the EU preaccession strategy to adapt the membership candidate to the Copenhagen criteria. They set up a relation between national administrations of old & new members, aimed to exchange know how, best practices & organizational models. In the field of judicial reforms, twinning has been used to finance activities, to build capacities & to change the organization of the judiciary. The relations between old & new members, the supply of models & best practices put forward by the NGOs & the international think tanks & the appropriateness of the policy solutions proposed intervene as facilitating conditions in the process of diffusion of normative inputs. The paper analyses the mechanisms of selection & diffusion of know how & models & the conditions the twinning projects have created to foster judicial cooperation in the enlarged EU. Tables, References. Adapted from the source document.
In: Problemi attuali della giustizia penale
In: Studi 99
In un periodo segnato da una prolungata crisi istituzionale e da una crescente sfiducia nel futuro dell'integrazione, l'Unione europea ha fatto significativi passi avanti nella creazione di un sistema europeo di sicurezza. Il perno di tale sistema è costituito, sin dal Programma dell'Aia, dalla cooperazione informativa. Il volume mira ad approfondire questa forma inedita di cooperazione, che presenta notevoli implicazioni sul piano del diritto alla protezione dei dati e abbraccia, in modo trasversale, sia la cooperazione di polizia, sia la cooperazione giudiziaria. Nei diversi saggi vengono analizzati i molteplici canali di cooperazione informativa "accentrata" – e quindi le banche dati europee centralizzate, quali il Sistema di informazione Schengen, il Visa Information System ed Eurodac, gli archivi di Europol ed Eurojust – e le principali ipotesi di cooperazione informativa a rete, quali il meccanismo di trasmissione dei dati biometrici, introdotto dal Trattato di Prüm, e il neo-costituito sistema europeo di informazione dei casellari giudiziari.
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