LA TRANSAZIONE FISCALE TRA INDISPONIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E MODALITA' RISOLUTIVE DI UN DISSESTO IRREVERSIBILE
In occasione della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali operata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art.1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n.80, è stato introdotto nel capo V del titolo III della legge fallimentare (R.D. 16 maggio 1942, n. 267) l'art. 182 ter, rubricato "Transazione fiscale". Si tratta di una particolare procedura transattiva che intercorre tra Fisco e contribuente esperibile in sede di concordato preventivo o nell'ambito delle trattative che conducono alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. , in forza della quale l'imprenditore in crisi può proporre alle Agenzie fiscali o agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori. La collocazione dell'art. 182 ter all'interno della legge fallimentare conferisce alla transazione fiscale una peculiarità che consiste nella sintesi in un unico contesto procedimentale di elementi ed istanze afferenti a due diverse branche dell'ordinamento. Da una parte vi è, infatti, l'esigenza di un esercizio efficace ed efficiente dell'attività di riscossione dei tributi e, dall'altra, la necessità di governare la crisi d'impresa, evitando il disgregamento di un patrimonio che vanta ancora potenzialità produttive. La salvaguardia degli interessi tributari ed il rilancio della realtà aziendale rappresentano, dunque, l'ambizioso obiettivo che attraverso l'accordo transattivo si vuole perseguire ma sta di fatto che l'istituto in questione, ancora oggi, nonostante i diversi interventi di riforma che hanno interessato la norma di riferimento ed i documenti di prassi con i quali l'Agenzia delle Entrate ha nel tempo fornito le opportune istruzioni operative, stenta ancora a decollare. L'istituto, infatti, nella sua attuale configurazione, presenta molteplici contraddizioni che sono la conseguenza di una produzione legislativa approssimativa e frammentaria, scarsamente attenta alle esigenze di coordinamento con la normativa concorsuale che proprio la particolare collocazione sistematica dell'art. 182 ter l.f. impone. Alla luce di queste osservazioni, il presente lavoro, dopo una breve disamina dell'evoluzione normativa dell'istituto condotta considerando anche il suo immediato antecedente storico, rappresentato dall'ormai abrogata transazione dei tributi iscritti a ruolo ex art. 3, comma 3 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, si propone di analizzare i principali problemi applicativi sollevati dall'art. 182 ter e che da ormai dieci anni animano intensi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, avendo particolare riguardo a quei nodi interpretativi che attengono all'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto come, ad esempio, la vexata questio sulla infalcidiabilità dell'Iva, il trattamento da riservare ai crediti assistiti da privilegio e l'obbligatorietà o meno dell'attivazione della procedura de qua per ottenere la decurtazione dei crediti tributari nell'ambito del concordato preventivo. Considerato che la transazione fiscale si inserisce a pieno titolo in un trend normativo teso a potenziare, nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, le fattispecie consensuali nell'attuazione del prelievo, attenuando la tradizionale indisponibilità dell'obbligazione tributaria, mediante la predisposizione di strumenti idonei a conferire alla pretesa tributaria una sempre maggiore flessibilità, l'attenzione si sposterà sulle diverse teorie elaborate in dottrina in ordine alla qualificazione giuridica dell'istituto per poi analizzare il problema della compatibilità costituzionale dell'art.182 ter destato dell'inevitabile deroga al principio di indisponibilità della pretesa tributaria derivante dalla parziale rinuncia al credito tributario (nelle forme della decurtazione del credito o della dilazione del pagamento) alla quale l'Amministrazione finanziaria acconsente nel momento in cui aderisce all'accordo transattivo o che subisce passivamente, nonostante il proprio dissenso, per effetto della regola del cram down che consente l'omologazione del piano concordatario anche contro la volontà della minoranza dissenziente. In ultima battuta, nell'esaminare gli effetti derivanti dalla conclusione dell'accordo transattivo, vale a dire, il consolidamento del debito fiscale e la cessazione della materia del contendere, si valuterà, alla luce delle persistenti perplessità che sussistono in ordine alle eventuali ricadute che la stipula dell'accordo transattivo avrebbe sui poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria (nel senso di inibirli o meno) ed in merito alla portata dell'effetto processuale estintivo (nel senso di una sua estensione non limitata ai giudizi pendenti ma estesa anche a contenziosi potenziali perché, ad esempio, relativi a tributi oggetto di avvisi di accertamento per i quali i termini di impugnazione non sono ancora decorsi), se effettivamente il ricorso alla transazione fiscale si riveli vantaggioso per il contribuente. In conclusione, in ragione dei dubbi interpretativi che ancora persistono in ordine ai diversi aspetti della disciplina della transazione fiscale, saranno analizzati i motivi dello scarso successo dell'istituto, del quale, coerentemente alla nuova strategia messa a punto dal Governo e dall'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto all'evasione fiscale che si fonda sulla valorizzazione e sull'intensificazione dei momenti di confronto tra Fisco e contribuente, in una prospettiva di tax compliance, non si può che auspicare una maggiore diffusione.