Riflettere sulle vaccinazioni obbligatorie o solo raccomandate nella prospettiva del diritto costituzionale permette di evidenziare le problematiche del bilanciamento dei diritti fondamentali che vengono in rilievo (il diritto alla salute, la libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, il diritto all'educazione, i doveri e diritti di cura dei genitori). In secondo luogo, questi temi relativi alle vaccinazioni consentono di riflettere su tutta una serie di ulteriori profili di più ampio profilo, che coinvolgono i principi fondamentali della forma di Stato e di Governo e il complesso rapporto tra la scienza (e la sua evoluzione), il diritto e il sindacato costituzionale. ; Reflecting on mandatory or only recommended vaccinations in the perspective of constitutional law allows to highlight the problems of balancing the fundamental rights which are relevant in this regard (the right to health, the freedom of self-determination in therapeutic choices, the right to education, the duties and the rights of parental care). Secondly these issues raised by vaccination treatments allow to reflect on a whole series of further broader profiles, which involve the fundamental principles of the Italian form of state and government and the complex relationship between scientific achievements (and their evolution), law and constitutional judgment.
La Costituzione italiana non disciplina in maniera organica ed esaustiva il procedimento di formazione dei trattati internazionali, prevedendo, piuttosto, una serie di norme variabili tra di loro in-tercambiabili. Da qui la necessità di decifrare e (ri)comporre il puzzle costituzionale dell'esercizio del potere estero in Italia. Que-sta esigenza di razionalizzazione è tanto più avvertita ora, in Italia, in cui si parla insistentemente di riforme istituzionali e costituzio-nali. Riforme che, per essere efficaci anche in questo contesto, devono, però, essere inquadrate nella fase di transizione in cui la politica estera si trova, essendone mutata la natura e la struttura. In ragione di ciò, questo studio è volto, in primo luogo, ad e-videnziare le disfunzioni che alla luce dei principi costituzionali, sono emerse nel procedimento di formazione dei trattati interna-zionali, e che nel tempo si sono consolidate, per poi ragionare su alcune possibili soluzioni istituzionali/costituzionali a siffatte stor-ture. ; The Italian Constitution doesn't regulate in a comprehensive and organic way the treaty-making process. It provides rather a series of varying and interchangeable rules. Therefore it is neces-sary to decifer and (re)compose the constitutional puzzle of the treaty-making power in Italy. This need of reorganization is all the more pressing now, in Italy, where there are a lot of discussions on institutional and con-stitutional reform. These reforms, to be effective in this context, must however be framed in the transition phase in which foreign policy is made, since it is being changed in its nature and the structure. For this reason, this article is aimed, firstly, to highlight the failures, in the light of the constitutional principles, which have emerged in the treaty-making power; and secondly, to consider and discuss some institutional/constitutional solutions to such dys-functions.
L'Autrice ricorda il dibattito che ha interessato la dottrina costituzionalistica sull'esistenza di un processo costituzionale, mettendo in luce come la tenuta delle regole processuali influisca sulla posi- zione della Corte costituzionale nell'ordinamento; quindi, alla luce della più recente giurisprudenza, si interroga sulla prevalenza, oggi, dell'anima giurisdizionale o politica della Corte.
Lo scritto analizza alcuni sviluppi delle relazioni tra Corte costituzionale e Parlamento, alla luce di alcune recenti sentenze. Lo scopo è quello di dimostrare che la Corte non può funzionare da "barometro" dell'evoluzione della coscienza sociale in una società matura, poiché questo è comito della rappresentanza politica. La Corte non può stabilire cosa la Costituzione italiana dovrebbe prevedere, ma difendere ciò che essa ha previsto. ; The essay focuses on the relationships between the Constitutional Court and the Parliament, in view of some latest sentences. The aim is to demonstrate that the Court can't operate as a barometer of the "evolving standard of decency that mark the progress of a maturing society": this is the Parliament's job. The Court is not arbiter of what the Constitution ought to provide, but of what it did provide.
Il saggio individua le maggiori questioni problematiche sottese al rapporto fra controllo di legittimità costituzionale e attività del legislatore nella specifica materia penale. In particolare, l'A., dopo aver richiamato le linee di tendenza dell'orientamento della Corte costituzionale che pongono in luce i fattori di crisi del principio di legalità penale, pone un interrogativo di fondo relativo alla stessa configurazione del dogma della discrezionalità legislativa in materia penale. Attraverso un raffronto con il modello tedesco, l'A. non manca di prospettare possibili soluzioni che consentano alla Corte costituzionale di ampliare il proprio margine di intervento, attraverso decisioni che, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale, consentano in ogni caso di delegare al legislatore il compito di intervenire e quindi permettano di valorizzare ulteriori strumenti di raccordo. ; The essay aims at identifying the most relevant issues pertaining to the relationships between the Constitutional Court and the legislator in the criminal law field. Following an in-depth analysis of the Italian Constitutional Court's case-law on the principle of the rule of law in criminal law, the Author challenges the existing dogma of legislative discretion in the criminal law discourse. By way of a comparison with the German system, the A. suggests feasible options with the goal of enabling the Italian Constitutional Court to broaden its margin of intervention. The A., therefore, suggests that the Italian Constitutional Court might sanction the constitutional illegitimacy of the law but, at the same time, boost legislative intervention by engaging in a fruitful dialogue with the legislator.
On the 2 nd of July 2019, the Italian Constitutional Court decided upon an appeal filed by the State against the regional law n. 8/2018, passed by Sicily. The judgment, following a wellsettled case law on article 81 of the Constitution, affirmed that part of the articles challenged are unconstitutional. As for the remaining articles, the Court postponed the decision and delivered an investigative injunction, asking Sicily and the Italian Government to provide further data. The paper reflects on this uncommon use of the Court's investigative powers, both for its procedural effects and its broader meaning within the judicial review of legislation.
During the last decade several Italian local government bodies (and especially Municipalities) attempted to introduce a general ban on the so called "face veil" ( niqab or burqa ) through secondary law, in the absence of a national comprehensive policy on the matter. The aforementioned attempts were, without fail, found illegal by the Council of State and the Constitutional Court. Nonetheless, following the rekindling of the anti-Islamic sentiment in Europe in the aftermath of the 2015 terrorist attacks in Paris, we are currently witnessing a "new wave" of local regulation trying to impose a ban on the face veil, based on the claim that, in order to answer the exacerbation of the so called "clash of cultures", a different balancing of the fundamental rights involved is needed. The author challenges the legality of the new local bans, as well as the compatibility of a general ban on the face veil with the Italian constitutional system.
Lo scritto analizza una nuova figura di giudice onorario, il Giudice ausiliario di Corte d'appello, introdotta dal d.l. 69/2013, alla luce del disposto costituzionale. Ricostruiti la fisionomia della figura e il portato dell'art. 106, co. 2, Cost., anche con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che se ne è occupata, si conclude per l'incostituzionalità della normativa che ha istituito il Giudice ausiliario, che non solo si rivela in contrasto con l'art. 106, co. 2, ma, più in generale, eccentrica rispetto alla normativa costituzionale in materia di magistratura e, comunque, non pare presentare i caratteri di eccezionalità che, in passato, hanno consentito alla Corte costituzionale di non censurare normative simili. Infine, si esamina il possibile impatto sull'attività giurisdizionale di una pronuncia di incostituzionalità. ; This paper analyses the Giudice ausiliario di Corte d'appello, a type of lay judge introduced by decree-law n. 69 of 2013, in light of the relevant constitutional principles. It starts by describing the role and functions of the Giudice ausiliario and defining the scope and objectives of art. 106.2 of the Constitution, considering, in particular, the relevant jurisprudence of the Constitutional court and the Corte di cassazione. It then argues that the norms establishing the Giudice ausiliario are unconstitutional, as they contrast with art. 106.2 and, more generally, they are not compatible with the constitutional principles regarding the judiciary; moreover, the creation of this new category of lay judges does not seem to be exceptional in nature, an element, which, in the past, has induced the Constitutional court not to declare the unconstitutionality of similar legislation. Finally, the paper examines the potential impact of a declaration of unconstitutionality on the efficient administration of justice.
The present dissertation intends to describe the fundamental legislative acts of the power of the purse, the "legge di bilancio" and the "leggi di spesa". The study is based on the interpretation of the art. 81 of the Constitution and its meaning given in the application of the rules that constitute the so-called "diritto di bilancio". The first chapters are dedicated to the elaboration of the categories of the "legge di bilancio" and the "leggi di spesa", according to the former text of the art. 81. The last chapter intends to analyze the same categories, according to the new text of the art. 81, as reformed by the constitutional law 2012/1.
Ad un primo e sommario esame, nonostante l'obiettivo della riforma sia snellire il procedimento legislativo ed evitare dunque che le lungaggini derivanti dal bicameralismo perfetto si riproducano in altre sedi, si può essere indotti ad ipotizzare che il potere di controllo del Capo dello Stato in sede di promulgazione uscirà potenziato dalla introduzione, da parte del disegno di legge di revisione costituzionale , di tre macro-categorie di procedimenti legislativi (bicamerale, monocamerale, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato), ulteriormente distinguibili al loro interno per un totale di nove varianti . L'alto grado di complessità insito in questa innovazione è infatti avvertito con preoccupazione dalla dottrina, che si sta interrogando prima di tutto sulla possibilità di far valere i vizi nella scelta del procedimento legislativo dinanzi alla Corte costituzionale . Serpeggia però una certa insoddisfazione per ipotetici controlli di costituzionalità di tipo successivo, in ragione della tendenza della Corte, riscontratasi sinora, ad intervenire con difficoltà nel caso della violazione di norme costituzionali sull'iter legis . Proprio per questo, si è guardato con interesse alla possibile introduzione, da attuarsi, verosimilmente con una modifica alla l. cost. n. 1 del 1948, di una nuova modalità di attivazione del giudizio di costituzionalità, da svolgersi in via preventiva su richiesta di una minoranza parlamentare . Altri invece, ragionando a partire dal testo della riforma, hanno soffermato l'attenzione proprio sull'esercizio della funzione presidenziale di controllo al momento della promulgazione . Oltre al carattere preventivo dell'intervento ex art. 74 Cost. si potrebbe addurre, a sostegno dell'affermazione del controllo presidenziale, che il Capo dello Stato è abituato a riscontrare problematiche relative alla forma di governo, tra cui potrebbero rientrare i conflitti tra Camera e Senato (tanto è vero che si annoverano, dal 1948 ad oggi, solo due rinvii motivati prevalentemente in ragione della violazione di norme su diritti costituzionali, mentre gli altri 58 sono supportati da valutazioni tendenzialmente riconducibili alla c. d. "logica ordinamentale") . Inoltre, una inedita lettura del multiforme concetto di unità nazionale potrebbe, forse, indurre il Presidente a rinviare leggi approvate in spregio alle norme costituzionali che richiedono il procedimento bicamerale o la maggioranza assoluta per discostarsi dalle richieste di emendamento Senato, divenuto sede per l'espressione del punto di vista delle istituzioni territoriali. Proseguendo nel ragionamento si potrebbe discorrere, in questa sede, del Capo dello Stato come organo preposto anche alla tutela della forma di stato. In queste pagine, più che abbozzare previsioni, senz'altro troppo aleatorie , ci si intende interrogare, alla luce degli spunti sinora pervenuti dalla dottrina, sulla "sostenibilità" di questi nuovi orizzonti del potere di rinvio alla luce del complessivo assetto della forma di governo scaturente dal disegno di legge di riforma costituzionale, cercando di comprendere, alla luce dei limiti connaturati a questo istituto, che ne hanno costretto la applicazione nella prassi ad ipotesi definibili come pur sempre eccezionali , se un intervento in tal senso sia necessario e, in caso positivo, se il Capo dello Stato possa essere davvero l'organo adatto per limitare eventuali abusi. Riflessioni ad hoc saranno dedicate poi ai nuovi profili del ruolo presidenziale nei procedimenti monocamerali che vedano la "soccombenza" delle proposte emendative del Senato, rigettate da parte della Camera, cui spetta la approvazione definitiva della legge: si metteranno in luce i rischi che la facoltà di scelta tra promulgazione e rinvio presenterà per il Quirinale nel caso in cui il Senato invochi il rinvio, associando al mancato accoglimento delle proprie richieste di modifica la violazione di norme costituzionali, tenuto conto di quanto avvenuto durante la vigenza del sistema di bicameralismo perfetto nel caso di forti contrasti tra maggioranza ed opposizione e tenuto anche conto che l'obiettivo principale della riforma è consegnare alla Camera dei Deputati regole sul procedimento legislativo più efficienti. Si ragionerà inoltre del possibile ruolo del Presidente, qualora la Camera inserisca diposizioni "nuove" dopo l'intervento del Senato, rendendo eventualmente necessaria una ri-sottoposizione al Senato stesso della legge, che invece la Camera ha approvato in via definitiva (tema familiare nella vigenza della originaria formulazione del Titolo V). Da ultimo, posto che il rinvio non viene mai esplicitamente escluso dal testo del disegno di legge di riforma, ci si soffermerà su questioni più specifiche, poste dalla "resa" del rinvio in procedimenti legislativi che presentano caratteristiche particolari e capaci di incidere sulla natura del controllo svolto in sede di promulgazione dal Capo dello Stato. In particolare, ci si interrogherà sul procedimento legislativo volto alla conversione dei decreti legge e sul significato e sulle ripercussioni della proroga del termine per la conversione medesima, in caso di rinvio presidenziale, operata dalla riforma costituzionale. Infine, sarà valutato se il controllo di costituzionalità preventivo sulla legge elettorale possa precludere il ricorso all'art. 74 Cost. da parte del Presidente della Repubblica o solo sconsigliarlo.
Il lavoro prende avvio dai primi tentativi di porre in essere forme di regionalismo differenziato, mossi dalla convinzione che, dopo il fallito tentativo di riforma costituzionale del 2006, fosse più che mai necessario ripartire con una lettura del tema sotto un punto prospettico differente. La ricostruzione svolta nelle Parti II e III e attinente agli anni più recenti è invece finalizzata ad offrire una ricostruzione di quanto è accaduto fino allo scoppio della pandemia, nella consapevolezza che spesso la narrativa sul regionalismo differenziato, fatta propria in sede politica, è stata essenzialmente mossa dalla volontà di ottenere consensi, mancando invece una prospettiva più tecnica – e ad un tempo più realistica – che intenda cioè la differenziazione come uno strumento di efficientamento delle politiche regionali, nel tentativo di ridare alle Regioni stesse la loro dignità di enti non solo capaci di produrre leggi ma anche di porre in essere un'Amministrazione al servizio del cittadino perché più vicina ad esso.
Organo nuovo per composizione e funzioni, il Csm viene introdotto nella nostra Costituzione per sottrarre al Ministro della Giustizia tutte quelle decisioni in tema di status dei magistrati che in epoca precedente avevano consentito al potere politico di incidere sull'indipendenza della magistratura. In Assemblea costituente si discusse a lungo sulle funzioni da attribuire a tale organo e, soprattutto, sulla sua composizione. Il risultato è la stesura di disposizioni solo a prima vista chiare, ma che, invece, quanto al ruolo delle singole componenti del Csm, e soprattutto quanto alle funzioni dell'organo, lasciano non pochi margini di incertezza, che finiscono per riflettersi sulla sua posizione complessiva nell'ordinamento e nei suoi rapporti con gli altri poteri. Rispetto all'impianto originario della l. n. 195 del 1958 si è assistito alla progressiva espansione del ruolo del Csm, anche al di là delle previsioni costituzionali, accompagnata dalla pressoché totale inerzia della politica rispetto a tale tendenza. Tutto ciò crea problemi nelle relazioni con gli altri poteri dello Stato e, di conseguenza, una serie di tensioni "dentro" e "fuori" il Csm. Lo scopo dell'intervento è quello di procedere all'analisi degli aspetti maggiormente critici che denotano una deviazione rispetto al modello di Consiglio superiore delineato dalla Costituzione, con particolare attenzione al potere cd. paranormativo del Csm, inteso come l'adozione di atti a contenuto tendenzialmente generale, volto a regolare aspetti sostanziali e procedurali di proprie competenze; all'adozione di risoluzioni con cui il Csm prende posizione su un determinato problema di politica giudiziaria, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 10, comma 2, l. 195 del 1958, ovvero interviene a difesa dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati, con ciò rivolgendosi in modo indeterminato al mondo politico e alla pubblica opinione; infine, alla prassi che vede il Csm esprimere pareri su progetti di legge, anche se non richiesti, al Ministro, e anche al Parlamento. L'analisi cercherà di mettere in rilievo come la rilevata tendenza ad ampliare i propri ambiti di intervento non incide solo sulla posizione del Csm nel nostro ordinamento costituzionale e in particolare nelle relazioni con gli altri poteri dello Stato, ma anche come essa possa avere delle importanti ricadute anche sulla garanzia di indipendenza interna dei singoli magistrati cui i provvedimenti del Csm sono indirizzati. Elencati gli "sconfinamenti" del Csm rispetto al modello costituzionale originario si cercherà di valutare se e come abbiano reagito gli organi politici e, in particolare, il Parlamento.
The article focuses on a fundamental decision of Italian Constitutional Court, regarding the threshold of 4% for the election of italian members of European Parliament. The Court concludes it is not unconstitutional because of the central role that a threshold plays to reduce the political fragmentation within the Assembly.
L'analisi delle problematiche sottese ai principi della parità e della democrazia paritaria consente di verificare gli sviluppi e la portata della loro effettiva applicazione, in diversi ambiti del nostro ordinamento. A partire dalle disposizioni costituzionali e dalla relativa interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, nonché dai conseguenti principi individuati dalla giurisprudenza amministrativa innanzitutto in materia di rappresentanza politica femminile, è possibile esaminare in quale misura tali principi siano stati trasfusi in successivi (e sempre più numerosi) interventi del legislatore, anche in altri settori dell'ordinamento. In questa prospettiva, dunque, vengono presi in considerazione le fondamentali tappe del percorso che sta conducendo a una effettiva applicazione dei principi della parità e della democrazia paritaria, sia in materia di rappresentanza politica femminile a livello nazionale, regionale e di enti locali, sia in quella relativa alla presenza femminile nel mondo economico, fino ad arrivare alla disciplina dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. Tale ultimo profilo induce ad ipotizzare e auspicare un futuro intervento volto a rendere effettivi i medesimi principi anche nell'ambito degli organismi di rappresentanza della magistratura. ; The analysis of the problems underlying the principles of equality and equal democracy allows to monitor the developments and the extent of their actual application in various areas of our legal system. From the constitutional provisions and the related interpretation offered by the Italian Constitutional Court, as well as the resulting principles identified by the administrative jurisprudence in the area of women political representation, it is possible to examine in which extent these principles have been transfused in the other (and numerous) interventions of the legislator, even in other sectors of the legal system. In this perspective, it will be considered the fundamental stages of the course leading to an effective application of the principles of equality and equal democracy, both in terms of women political representation at national, regional and local authorities levels, both in terms of the presence of women in the economic world, in addition to the discipline of the Board of the Bar Associations. This last aspect leads to imagine a future intervention aimed to give effect to the same principles also in the representative bodies of the magistrature.
Il conflitto di attribuzione tra poteri ha gradualmente acquisito, nel corso degli anni, una funzione di extrema ratio, venendo utilizzato per portare all'attenzione della Corte costituzionale situazioni che rimarrebbero altrimenti prive di tutela. È proprio questa funzione "di chiusura" che sembra avere assunto, in tempi recenti, carattere e portata del tutto nuovi, complice la crescente polarizzazione del sistema politico (prima verso un sistema bipolare, poi verso un sistema tripolare), le tensioni istituzionali, e l'incessante inasprirsi dei toni del confronto tra le opposte posizioni espresse nel sistema della democrazia rappresentativa. L'articolo analizza alcuni casi recenti di utilizzo in ottica evolutiva del conflitto di attribuzione tra poteri, che hanno tentato di estendere la legittimazione ex articolo 134 Cost. a poteri nuovi quali il singolo parlamentare, le minoranze parlamentari, le opposizioni, i partiti politici e i gruppi parlamentari. La percorribilità e gli effetti di tali ipotesi vengono vagliate anche ai fini di comprendere come esse siano sintomatiche dell'attuale crisi della democrazia rappresentativa. L'analisi si concentra infine sui limiti entro i quali l'evoluzione del conflitto di attribuzione tra poteri, anziché degenerare in una distorsione dell'istituto, può rappresentare una risorsa ai fini di alleviare le criticità della fase attuale. ; The conflict between powers of the State gradually acquired, over the years, a function of extrema ratio, as it has been used to bring situations that would otherwise remain unprotected to the attention of the Constitutional Court. It is precisely this "last resort" function that, in recent times, seems to have taken on a completely new character and scope, due to the growing polarization of the political system (first towards a bipolar system, then towards a tripolar system), institutional tensions, and the never-ending escalation of the tone of the debate between the rival positions expressed within the system of representative democracy. The article analyzes some recent cases of innovative use of the conflict between powers, which have attempted to extend the scope of Article 134 of the Constitution to new powers, such as individual members of Parliament, parliamentary minorities, parliamentary oppositions, political parties and parliamentary groups. The article assesses the viability and effects of these hypotheses in order to understand how they are, in fact, symptomatic of the current crisis of representative democracy. Finally, the analysis focuses on the limits within which the evolution of the conflict between powers can represent a means to mitigate the crucial issues of the current phase.