L'articolo prende in esame il complesso caso Ilva di Taranto prendendo spunto dalla sentenza Cedu di condanna dell'Italia, considerando necessario che i principi di prevenzione e di precauzione debbano orientare tutta l'attività legislativa prima e quella amministrativa dopo per la tutela dell'intesse ambientale
L'emergenza pandemica da Covid-19 ha presentato e presenta numerosi spunti di riflessione per gli studiosi del diritto amministrativo. Nell'ambito di una molteplicità di possibili percorsi di indagine, il saggio analizza l'impatto dei principi di precauzione e sussidiarietà orizzontale sulle scelte di gestione dei rischi da Covid-19. Sotto un primo aspetto, l'emergenza COVID-19 si è caratterizzata, fin dall'inizio, per l'assenza di certezze scientifiche sulla prevenzione e gestione dei rischi per la salute umana. Del resto, nel solco della teorizzazione sociologica della "società del rischio", la tradizionale deferenza del diritto ai portati tecnico-scientifici è entrata in crisi di fronte ai casi di incapacità della scienza di fornire risposte certe sulla dannosità o meno di numerose attività. L'emergenza coronavirus rilancia quindi l'esigenza di configurare correttamente i rapporti tra scienza, politica e amministrazione. Parallelamente, le tendenze neopubblicistiche in atto, talora sfocianti in forme di pubblicizzazione delle relazioni sociali di rilievo generale, rischiano di determinare la pretermissione della sussidiarietà orizzontale dal dibattito sulla gestione dei rischi pandemici. Ciò stride con la centralità del coinvolgimento dei privati nei percorsi di certificazione della sicurezza, come nel caso del ruolo della laboratoristica privata nei processi di screening di intere categorie della popolazione attraverso test molecolari (c.d. tamponi) e di tipo sierologico. The Covid-19 pandemic emergency offered and offers several opportunities for scholars of administrative law. Among various possible investigation, the essay analyses the impact of the precautionary and horizontal subsidiarity principles on the Covid-19 risk management. On the one hand, the COVID-19 emergency was characterized, from the beginning, by the absence of scientific certainty on the prevention and management of risks for human health. On the other hand, in the wake of the sociological theorization of the "risk society", the ...
The environmental conflict in the media agenda. The case of Ilva. On July, 26th a judge of the Public Prosecutor's Office in Taranto had signed the order of seizure for the largest steel plant of Europe, the ILVA, because it produces "sickness and death". Environmental conflict is unprecedented in Italy's history. Immediately, branches of governement clashed with lobbyists about the causes and duties. The government of Prime Minister Mario Monti and Confindustria (the Italian employers' federation) support the excecutive board of Ilva, on the other hand civic committees and the majority of the citizens support the Public Prosecutor's Office. A lot of managers of the plant were arrested and the Steel-based capitalism system of Italy was shaken down to its deepest roots cause the three strand of investigation. The local political class was overtaken by the events. In the following essay, the evolution of the jurisdiction's conflict between executive and judiciary powers has been left out deliberately, to preserve the economy of the written. As the same the political-economical and union conflicts were overlooked in this dissertation. I decided to focus on the plan of analysis and research, choosing to investigate the media dimension of the Ilva's conflict, above all I am interested on the precious moments this issue obtain a international dimension
Il lavoro di tesi si propone di indagare il contenuto e la portata precettiva del principio di precauzione nell'ambito del diritto penale. A tal proposito si è suddivisa l'attività di ricerca in tre distinte parti. All'interno della prima, si è inteso offrire un inquadramento dogmatico del principio di precauzione, da intendersi come criterio giuridico finalizzato a prevenire eventi pregiudizievoli in un contesto di incertezza scientifica. In parte qua, ci si è confrontati con le numerose fonti di diritto internazionale che hanno, per prime, sancito l'ingresso della logica precauzionale in diversi ambiti di interesse giuridico: dalla tutela dell'ambiente a quella del consumatore, dagli OGM ai rischi connessi alla produzione industriale. Nella seconda parte, si è cercato di svolgere una ricognizione accurata delle fonti di diritto interno che risultano ispirate, più o meno esplicitamente, al principio di precauzione. In questo senso, si è proceduto all'analisi della disciplina dettata in materia di OGM e MOGM dai decreti legislativi 206/2001 (attuazione della Direttiva 98/81/CE), n. 224/2003 (attuazione della Direttiva 2001/18/CE) e n. 70/2005 (che tipizza le disposizioni sanzionatorie per la violazione dei Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003). Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata al tema della responsabilità di tipo precauzionale riveniente dalla distribuzione di prodotti destinati al commercio. La terza parte del lavoro affronta, infine, il tema della compatibilità della logica precauzionale con alcune categorie dogmatiche del diritto penale classico. In particolare ci si interroga se l'istituto di cui è questione, fondato sull'assenza di un saldo coefficiente di certezza scientifica, sia conciliabile con il principio condizionalistico sancito dagli artt. 40 e 41 c.p. e con le esigenze di accertamento che vi sono connesse. Si è inoltre analizzato se il modello precauzionale possa fungere da parametro di integrazione del criterio di imputazione soggettiva della colpa, soprattutto in relazione ai canoni di prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, posti dall'art. 43 c.p.